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Decisione (UE) 2020/985 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/20072 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea3 («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora vigente.

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») ai fini della conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

Il precedente protocollo di detto accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato il nuovo protocollo.

Conformemente alla decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio4, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 19 dicembre 2019.

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

È opportuno approvare il protocollo.

L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Conformemente a tale articolo, nonché ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, la commissione mista può inoltre adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

È opportuno che la posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo sia stabilita dal Consiglio. Le modifiche proposte saranno approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), non vi si opponga.

É opportuno che la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni sia definita a norma dei trattati e delle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea è approvato a nome dell’Unione5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16 dell’accordo.

Art. 3

Conformemente alla procedura riportata nell’allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth