Decisione (UE) 2020/1113 del Consiglio del 20 luglio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato APE istituito dall’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato APE
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l’articolo 209 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra1 («accordo»), è stato firmato dall’Unione e dai suoi Stati membri il 28 luglio 2016. Esso è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione europea, da una parte, e il Ghana, dall’altra, a decorrere dal 15 dicembre 20162.
A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, dell’accordo il comitato dell’accordo di partenariato economico (APE) è responsabile per l’amministrazione di tutti i settori oggetto dell’accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. A norma dell’articolo 73, paragrafo 2, il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento.
Il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione in merito al proprio regolamento interno nel 2020.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato APE, poiché la prevista decisione del comitato APE stabilirà norme giuridicamente vincolanti per il funzionamento di tale comitato.
Gli APE fanno parte delle relazioni globali tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi ACP, dall’altra, come stabilito nell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro3, come modificato da ultimo («accordo di partenariato di Cotonou»), e nell’accordo che lo sostituirà, una volta applicabile. A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato di Cotonou, la cooperazione economica e commerciale tra le parti mira a favorire l’integrazione graduale e armoniosa dei paesi ACP nell’economia mondiale, nel rispetto delle loro scelte politiche e delle loro priorità di sviluppo, e, così facendo, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire all’eliminazione della povertà nei paesi ACP. In tale contesto, gli APE possono essere considerati strumenti di sviluppo di cui all’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato di Cotonou. L’accordo tiene pertanto conto dei diversi livelli di sviluppo delle parti, nonché degli specifici vincoli di ordine economico e sociale del Ghana e della sua capacità di adattarsi e di adeguare la propria economia al processo di liberalizzazione. Inoltre, la decisione (UE) 2016/1850 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo, che costituisce un accordo misto e che comprende un titolo sul partenariato per lo sviluppo, è fondata sia sulla base giuridica per il commercio che su quella per la cooperazione allo sviluppo. Tale situazione dovrebbe rispecchiarsi anche nella presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione è basata sul progetto di decisione del comitato APE con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato APE4.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020 Per il Consiglio La presidente J. Kloeckner