Decisione (UE) 2020/1240 della Commissione del 21 agosto 2020 che autorizza la Bulgaria ad applicare la proroga di un periodo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5674] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti1, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
Con lettera del 14 luglio 2020, la Bulgaria ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. La Bulgaria ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 16 e 20 luglio 2020.
Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, si presume che il rinnovo delle patenti di guida in Bulgaria resti impraticabile fino al 31 dicembre 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID‐19.
Nel contesto di un adeguamento generale a nuove norme tecniche, tutti i documenti personali bulgari, ossia le carte d’identità e le patenti di guida, sono stati rilasciati nel 2010 per un periodo di 10 anni (ad eccezione delle patenti di guida per uso professionale). Tutti i suddetti documenti scadono pertanto nel 2020, il che vuol dire che milioni di documenti personali, comprese le patenti di guida, devono essere rinnovati nel 2020.
Durante lo stato di emergenza in Bulgaria, il rinnovo delle patenti di guida è stato temporaneamente sospeso. Tale rinnovo è ora ripreso, ma il numero di documenti che le autorità possono trattare entro un dato periodo di tempo è inferiore al normale a causa delle precauzioni imposte dalla situazione epidemiologica, in particolare le norme di distanziamento sociale.
In tali circostanze, le autorità competenti responsabili del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida incontrano considerevoli difficoltà pratiche nello svolgimento delle loro funzioni.
È pertanto opportuno autorizzare la Bulgaria ad applicare una proroga del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.
La Bulgaria ha comunicato il suo consenso all’adozione e alla notifica della presente decisione in lingua inglese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Bulgaria è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698.
Art. 2
La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020 Per la Commissione Adina Vălean Membro della Commissione