Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio del 4 settembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è in grado di applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 17200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione.
Con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio2 la Lettonia è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 50000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione fino al 31 dicembre 2013. La misura di deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio3.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio4, la Lettonia è stata autorizzata a prorogare ulteriormente la misura fino al 31 dicembre 2020 e la soglia di esenzione è stata abbassata da 50000 EUR a 40000 EUR.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 aprile 2020, la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, ossia la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio5 sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese. La predetta direttiva consente agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 19 maggio 2020 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri. Con lettera del 20 maggio 2020 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.
La misura di deroga è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le piccole imprese e le distorsioni della concorrenza, sia a livello nazionale che a livello dell’Unione, e a ridurre l’impatto negativo della transizione dall’esenzione all’imposizione («effetto soglia»). Essa mira altresì ad agevolare la conformità delle piccole imprese nonché il controllo da parte delle autorità fiscali. La soglia di 40000 EUR è coerente con l’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE.
La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi possono ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
Secondo le informazioni fornite dalla Lettonia, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio6.
Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Lettonia a prorogare la misura di deroga.
È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Lettonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth