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Decisione (PESC) 2020/1312 del Consiglio del 21 settembre 2020 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.

Il 28 luglio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2536 (2020), che estende le deroghe concernenti l’embargo sulle armi.

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure.

La decisione 2013/798/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All′articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2013/798/PESC le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e di munizioni e componenti appositamente progettate per tali armi, di veicoli militari di terra non armati e di veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e relativi pezzi di ricambio, nonché di lanciarazzi RPG e munizioni appositamente progettate per tali armi e relativa assistenza tecnica alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, come notificato in anticipo al comitato; h) alla vendita, alla fornitura o all’esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse che non figurano all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; oppure».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles