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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 6 agosto 2020 la Croazia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Croazia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Croazia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,1 % e all’88,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Croazia diminuirà del 10,8 % nel 2020.

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Croazia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica croata connessa a sovvenzioni per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 e a sussidi per l’orario lavorativo ridotto, illustrati nei considerando (4) e (5).

In particolare, sulla base della «legge sul mercato del lavoro»2, citata nella richiesta della Croazia del 6 agosto 2020, il servizio croato per l’impiego3 ha deciso di introdurre una misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato (pari al 20 % nel periodo da marzo a maggio 2020 o al 50 % a giugno 2020), a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020, l’importo dell’aiuto è fissato a 3250,00 HRK per dipendente a tempo pieno, e per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’importo mensile dell’aiuto è fissato a 4000 HRK per dipendente a tempo pieno.

Sulla base della «legge sul mercato del lavoro», il servizio croato per l’impiego4 ha inoltre deciso di introdurre una misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell’orario lavorativo nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2020 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. La misura può finanziare fino a un massimale di 2000 HRK per lavoratore dipendente.

La Croazia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Croazia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1381780800 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo a causa dell’aumento quasi immediato e senza precedenti del numero di lavoratori coperti dalle suddette misure e dell’entità della relativa spesa in Croazia. La Croazia intende finanziare 210000000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 151180800 EUR mediante finanziamenti propri.

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Croazia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Croazia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

È opportuno che la Croazia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Croazia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

1. L’Unione mette a disposizione della Croazia un prestito dell’importo massimo di 1570600000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Croazia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Croazia e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.

5. La Croazia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6. La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Art. 3

La Croazia può finanziare le seguenti misure:

  1. a) i sussidi per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 ai sensi degli articoli 35 e 36 della “legge sul mercato del lavoro” e secondo quanto previsto nella “decisione del Servizio croato per l’impiego del 20 marzo 2020” come modificata da ultimo da una decisione adottata il 31 maggio 2022e; e

  2. b) i sussidi per l’orario lavorativo ridotto, ai sensi degli articoli 35 e 36 della “legge sul mercato del lavoro” e secondo quanto previsto nella “decisione del Servizio croato per l’impiego del 29 giugno 2020” come modificata da ultimo da una decisione adottata il 27 gennaio 2022.

Art. 4

La Croazia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Art. 5

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth