Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 7 agosto 2020 la Lettonia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 43,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Lettonia diminuirà del 7 % nel 2020.
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lettone connessa al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e ai relativi regimi di sostegno – l’indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico; un regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni e pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dal settore culturale – nonché le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e le prestazioni di malattia connesse alla COVID19, illustrati nei considerando da (4) a (7).
I regolamenti del Consiglio dei ministri n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) «Regolamento relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e n. 165» (adottato il 26 marzo 2020) «Regolamento relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni», citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di compensazione del periodo di inattività per i lavoratori. Il regime paga lo stipendio ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore privato in cassa integrazione. Esso copre tra il 50 % e il 75 % degli stipendi dei lavoratori dipendenti, a seconda delle dimensioni dell’impresa, con un importo massimo di 700 EUR per dipendente al mese. Al regime di compensazione del periodo di inattività dei lavoratori si aggiungono il regime delle indennità per il periodo senza lavoro e il bonus per i lavoratori con figli a carico. Sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 «Regolamento sull’allocazione delle risorse finanziarie per il periodo di inattività dei lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione del COVID-19», citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, il regime delle indennità per il periodo senza lavoro prevede una prestazione minima per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione o per i lavoratori autonomi che non possono beneficiare del sostegno erogato nell’ambito del regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori per motivi indipendenti dalla loro volontà o che da tale regime ricevono un importo inferiore a 180 EUR. Il regime assicura un livello minimo di sostegno, garantendo che tutti i lavoratori dipendenti o autonomi beneficino di una prestazione non inferiore a 180 EUR al mese. Il regime del bonus per i figli a carico prevede un ulteriore sostegno per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione che hanno figli a carico. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
La «relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e per la ripresa economica» ha istituito un regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, che costituisce un proseguimento del regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori specificamente destinato ai settori del turismo e delle esportazioni. La misura prevede che il beneficiario dimostri che le risorse saranno utilizzate per coprire i costi salariali.
Le autorità hanno introdotto due pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dal settore culturale. Sulla base, rispettivamente, della «legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19», della «legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19» e dell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello “Stato Fondi di contingenza”», citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, con i pagamenti di sostegno alla retribuzione sono erogate sovvenzioni ai settori medico e culturale al fine di sostenere il pagamento delle retribuzioni mentre i lavoratori sono in cassa integrazione. Entrambi i regimi sono subordinati al fatto che le sovvenzioni siano utilizzate per coprire i costi salariali.
Infine, la Lettonia ha introdotto due misure sanitarie. Sulla base delle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri "sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze", citate nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità hanno aumentato le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e altre forniture mediche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico, in particolare degli operatori sanitari. Inoltre, sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020 "Regolamento sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie", citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità governative hanno erogato le prestazioni di malattia connesse alla COVID-19 come sostegno al congedo per malattia delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell’obbligo di autoisolamento o di autoquarantena. Di norma una parte della prestazione di malattia dovrebbe essere versata dal datore di lavoro, mentre in base a tale regime lo Stato ha coperto l’intero costo.
La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 212 808 280 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori e ai relativi regimi di sostegno, nonché al regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni, i professionisti del settore medico e il settore culturale. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 20 108 280 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi propri.
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lettonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.
È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Lettonia soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
Art. 2
1. L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 472807000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.
3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Lettonia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lettonia e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.
5. La Lettonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.
Art. 3
La Lettonia può finanziare le seguenti misure:
a) il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dai regolamenti del Consiglio dei ministri n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni, come esteso e modificato da ultimo dalle modifiche del regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 del 19 gennaio 2021, del 4 febbraio 2021 e del 26 febbraio 2021;
b) l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nel «regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 (adottato il 23 aprile 2020) sulla prestazione di assistenza per il periodo di inattività destinata a lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19»;
c) il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 aprile 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti», come esteso;
d) il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella «relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e sulla ripresa economica», come esteso e modificato da ultimo dalle modifiche del regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 del 1o aprile 2021, del 26 ottobre 2021, del 9 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 7 dicembre 2021, del 23 dicembre 2021 e dell’11 gennaio 2022;
e) pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19, nella legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19 e nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 del 3 giugno 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti»;
f) le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze n. 79 del 3 marzo 2020, n. 118 del 20 marzo 2020 e n. 220 del 27 aprile 2020 del Consiglio dei ministri sull’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» e nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie;
g) prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (adottata il 20 marzo 2020), come estese e modificate da ultimo dalle modifiche della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 4 novembre 2021 e del 13 gennaio 2022;
h) prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza, secondo quanto previsto dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (sezioni 48 e 49 delle disposizioni transitorie), adottata il 26 novembre 2020, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 sull’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti», nonché nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti»;
i) premi per medici e lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, secondo quanto previsto nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 136, adottata il 27 marzo 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti», nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 656, adottata il 6 novembre 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti», nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 dell’8 dicembre 2020 relativa alla modifica dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655 del 6 novembre 2020 sulla dichiarazione dello stato di emergenza e nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, adottata il 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti».
Art. 4
1. La Lettonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2. Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, la Lettonia informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
Art. 5
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Art. 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth