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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1353 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica di Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 6 agosto 2020 la Polonia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Polonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Polonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,5 % e al 58,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Polonia diminuirà del 4,6 % nel 2020.

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Polonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica polacca connessa a una riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti, un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali, sovvenzioni ai lavoratori autonomi senza dipendenti e prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, illustrati nei considerando da 4 a 8.

In particolare, la «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»2, citata nella richiesta della Polonia del 6 agosto 2020, ha introdotto una riduzione temporanea dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti per proteggere i luoghi di lavoro in risposta all’epidemia di COVID-19. La riduzione è stata applicata nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020. Le entità con un massimo di 10 dipendenti e, nella maggior parte dei casi, i lavoratori autonomi e tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) hanno potuto beneficiare di una riduzione completa, mentre per le entità con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 la riduzione è stata pari al 50 %. La riduzione temporanea dei contributi previdenziali può essere considerata una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché punta a proteggere i lavoratori autonomi dalla riduzione o dalla perdita di reddito e, nel caso delle imprese con un massimo di 50 dipendenti e di tutte le cooperative sociali, mira a sostenere i lavoratori di tali imprese purché rimangano occupati fino al termine della misura. La riduzione temporanea dei contributi previdenziali rappresenta gettito cui il governo rinuncia e che, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) 2020/672 del Consiglio, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

Le autorità hanno inoltre introdotto un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile che hanno registrato una diminuzione dei propri ricavi a causa della crisi. La misura consiste in un’indennità forfettaria per i lavoratori autonomi (pari al 50 % o all’80 % del salario minimo, a seconda del calo di fatturato) e per quanti lavorano sulla base di contratti di lavoro atipici (fino all’80 % del salario minimo) per compensare un calo dei ricavi.

Sono state introdotte integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali a fronte di un calo di fatturato a causa della crisi. Indipendentemente dalle loro dimensioni, le imprese possono chiedere un cofinanziamento temporaneo dei costi sostenuti per il pagamento dei salari e dei contributi previdenziali. Le integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto riguarda la spesa sostenuta dalle imprese e da altre entità che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo o che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa, in quanto richiede che le imprese mantengano i posti di lavoro durante il periodo di riduzione dell’orario di lavoro o fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa.

Le autorità hanno introdotto sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti. Le sovvenzioni garantiscono il cofinanziamento temporaneo di una parte dei costi di gestione di impresa sostenuti da persone fisiche senza dipendenti. L’importo dipende dal calo di fatturato ed è compreso tra il 50 % e il 90 % del salario minimo.

Infine, le autorità hanno introdotto una misura che garantisce prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative. La misura fornisce microprestiti fino a un importo di 5000 PLN. I prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni se il beneficiario prosegue l’attività per tre mesi dopo l’erogazione del prestito. Al fine di soddisfare il requisito che limita l’assistenza dell’Unione alla spesa pubblica, solo la spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni dovrebbe essere finanziata a titolo del regolamento (UE) 2020/672.

La Polonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Polonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 11668118894 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure che all’estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Polonia.

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Polonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe.

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Polonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

È opportuno che la Polonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Polonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l’importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

1. L’Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell’importo massimo di 11236693087 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l’entrata in vigore della stessa.

3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Polonia al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5. La Polonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6. La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Art. 3

La Polonia può finanziare le seguenti misure:

  1. a) una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 31zo della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi, tutte le cooperative sociali (indipendentemente dal numero di dipendenti) e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

  2. b) un’indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 15zq e 15zua della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

  3. c) integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese che ricorrono a riduzioni dell’orario lavorativo, che riducono volontariamente l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15 g, 15ga, 15gga, 15gg, 15zzb, 15zze, e 15zze2, della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

  4. d) sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 15zzc della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

  5. e) prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l’importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 15zzd e 15zzda della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

  6. f) il finanziamento dell’esecuzione di test diagnostici PCR nei laboratori che hanno concluso contratti relativi all’esecuzione di test diagnostici RT-PCR per il SARS-CoV 2 con il Fondo sanitario nazionale, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10a, paragrafi 1 e 2, e, dopo la scadenza dell’articolo 10a, dall’articolo 11 h, paragrafo 2, punto 2, e paragrafo 4, della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate»;

  7. g) la concessione di ulteriori prestazioni in denaro mensili per i professionisti del settore medico e di un’ulteriore prestazione in denaro una tantum per gli altri operatori sanitari, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10a, paragrafo 1, della «legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate» e, dopo la scadenza dell’articolo 10 a, dall’articolo 42 della «legge del 14 agosto 2020 che modifica taluni atti per garantire il funzionamento della protezione sanitaria durante l’epidemia di COVID-19 e dopo la sua conclusione».

Art. 4

La Polonia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Art. 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth