Decisione di esecuzione (UE) 2020/1355 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Romania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 7 agosto 2020 la Romania ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Romania per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Romania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,2 % e al 46,2 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Romania diminuirà del 6,0 % nel 2020.
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Romania. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica rumena connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché a misure di carattere sanitario, illustrate ai considerando da (4) a (11).
L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020»2, citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, prevede una prestazione per i dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19. La prestazione è limitata al 75 % dello stipendio base di detti dipendenti (ma non può superare il 75 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale) per la durata dello stato di emergenza.
L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020»3, citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, ha introdotto una prestazione a favore delle persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso per almeno 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia mantenuto fino al 31 dicembre 2020. La prestazione ammonta al 41,5 % dello stipendio base lordo di detti dipendenti (ma non può superare il 41,5 % dello stipendio lordo medio a livello nazionale).
L’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»4 ha introdotto un regime di riduzione dell’orario lavorativo in base al quale, nel caso di riduzione temporanea dell’attività a causa dello stato di emergenza o di allerta, il datore di lavoro ha la possibilità di ridurre l’orario lavorativo dei dipendenti al massimo del 50 %. Durante il periodo di riduzione dell’orario lavorativo i dipendenti interessati beneficeranno di un’indennità pari al 75 % della differenza tra lo stipendio lordo per l’orario lavorativo normale e il loro stipendio effettivo.
Sono state introdotte due misure per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Per le persone la cui attività si è completamente fermata a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, lo Stato mette a disposizione una prestazione pari al 75 % del loro reddito da lavoro lordo medio5. Per le persone che hanno ridotto l’orario lavorativo, la prestazione erogata è pari al 41,5 % del loro reddito da lavoro lordo medio.
Per i lavoratori giornalieri la cui attività si è arrestata in seguito alla sospensione delle attività economiche a causa degli effetti dell’epidemia di COVID-19, le autorità hanno introdotto una misura che riconosce un’indennità di sostegno pari al 35 % della remunerazione spettante per ogni giorno lavorativo per un periodo massimo di tre mesi.
L«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020»6, citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, prevede un bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e/o della direzione sanitaria di Bucarest incaricate di coordinare e attuare le misure di prevenzione e di limitazione degli eventi classificati dall’OMS come emergenza sanitaria globale a seguito delle infezioni da COVID-19. Per le ore lavorate oltre il normale orario lavorativo la misura prevede una prestazione pari al 75 % dello stipendio base, mentre per le ore lavorate durante i fine settimana, nei giorni festivi e in altri giorni non contati come lavorativi la prestazione corrisponde al 100 % dello stipendio base. Tale misura può essere considerata una misura sanitaria a norma del regolamento (UE) 2020/672.
Per i dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, le autorità hanno previsto un bonus per l’accudimento dei figli. Perché sussista il diritto alla prestazione, l’altro genitore non deve beneficiare di diritti alternativi che riconoscano ai genitori giorni di congedo per la supervisione dei figli in caso di chiusura temporanea delle strutture scolastiche. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l’accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
La «legge n. 56/2020»7, citata nella richiesta della Romania del 7 agosto 2020, introduce un bonus per condizioni particolarmente pericolose pari a un massimo del 30 % dello stipendio del personale medico coinvolto nelle azioni sanitarie di contrasto alla COVID-19.
La Romania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Romania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 4370779006 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento degli importi direttamente connessi alle prestazioni per la disoccupazione tecnica dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di lavoratori, di una prestazione per dipendenti reintegrati e altre categorie di lavoratori, di un futuro regime di riduzione dell’orario lavorativo, di un’indennità di sostegno per lavoratori giornalieri e di un bonus per l’accudimento dei figli destinato a categorie specifiche. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso a nuove misure, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Romania. La Romania intende finanziare 271534419 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Romania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.
È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Romania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.
È opportuno che la Romania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Romania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Romania soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
Art. 2
1. L’Unione mette a disposizione della Romania un prestito dell’importo massimo di 3000000000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal giorno dopo che la stessa ha preso effetto.
3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Romania al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5. La Romania paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.
Art. 3
La Romania può finanziare le seguenti misure:
a) la prestazione per disoccupazione tecnica ai dipendenti dei datori di lavoro che riducono o interrompono temporaneamente l’attività, prevista nell’articolo XI dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020», prorogata dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021», a sua volta prorogata dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022»;
b) la prestazione per le persone il cui contratto di lavoro è stato sospeso, prevista nell’articolo I dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 92/2020»;
c) il regime di riduzione dell’orario lavorativo, previsto nell’articolo 1 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020», modificato e prorogato dalla «legge n. 58/2021»;
d) la prestazione analoga a quella di cui alla lettera a) per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, prevista nell’articolo XV dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020», prorogata dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021», a sua volta prorogata dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022»;
e) la prestazione disposta per categorie diverse dai lavoratori dipendenti, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, prevista nell’articolo 3 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020», modificata e prorogata dalla «legge n. 58/2021»;
f) l’indennità di sostegno ai lavoratori giornalieri prevista nell’articolo 4 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020» (approvata mediante la «legge n. 282/2020»), e successive modifiche di cui all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 182/2020», all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 211/2020» (approvata mediante la «legge n. 58/2021»), all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 220/2020», all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 226/2020», all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 44/2021», all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2021» e all’«ordinanza d’urgenza del governo n. 2/2022»;
g) il bonus per il lavoro supplementare richiesto al personale delle strutture specializzate dell’Istituto nazionale di sanità e delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 8, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020», esteso dall’articolo 2 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020» e dall’articolo 6 della «legge n. 136/2020»;
h) il bonus per l’accudimento dei figli di dipendenti del settore privato e di dipendenti del sistema di difesa nazionale, dei penitenziari e delle unità sanitarie pubbliche e per altre categorie definite tramite decreto ministeriale, previsto nell’articolo I, paragrafo 6, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 30/2020», esteso dall’articolo 4, paragrafo 3, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 147/2020» nonché dall’articolo 7 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 110/2021»;
i) il bonus per condizioni particolarmente pericolose concesso a titolo di riconoscimento dei meriti del personale medico, previsto nell’articolo 7 della «legge n. 56/2020», esteso dall’«ordinanza d’urgenza del governo n. 116/2021»;
j) la prestazione di malattia concessa alle persone in quarantena e alle persone cui è stata diagnosticata un’infezione da COVID-19, prevista nella «legge n. 136/2020» e modificata dall’articolo 13 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 70/2020»;
k) il sostegno finanziario una tantum concesso ai datori di lavoro ai fini dello svolgimento di attività di telelavoro da parte dei dipendenti, previsto nell’articolo 6 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 132/2020»;
l) il bonus pari al 30 % e al 40 % dello stipendio base concesso al personale delle direzioni sanitarie distrettuali e della direzione sanitaria di Bucarest, previsto nell’articolo 1, paragrafo 1, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020»;
m) la concessione di un’indennità di distacco pari al 50 % e di un bonus giornaliero pari al 2 % dello stipendio base per i medici specialisti nonché per il personale paramedico e ausiliario nel sistema pubblico, prevista nell’articolo 19, paragrafo 3, dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 136/2020»;
n) il finanziamento temporaneo dei costi salariali relativi alla creazione di 2000 nuove posizioni volte a rafforzare le direzioni sanitarie e i servizi pubblici di ambulanza (1000 ciascuno) per contrastare la diffusione della COVID-19, previsto nell’articolo unico della «decisione del governo n. 254/2020», nell’articolo unico della «decisione del governo n. 840/2020», nell’articolo unico della «decisione del governo n. 383/2021», nella «decisione governativa n. 1072/2021» e nella «decisione governativa n. 496/2022»;
o) la concessione di un bonus compreso tra il 75 % e l’85 % dello stipendio base per il personale medico specialista e il personale medico ausiliario delle unità sanitarie pubbliche o delle relative strutture nonché per il personale specialista delle strutture mediche paracliniche direttamente coinvolto nel trasporto, nella preparazione, nella valutazione, nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti affetti da COVID-19, prevista nell’articolo unico, punto 3, della «decisione del governo n. 1035/2020»;
p) il pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione contro la COVID-19 allestiti in luoghi diversi da quelli all’interno delle unità sanitarie, previsto nella «decisione governativa n. 1031/2020» e nell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021»;
q) il pagamento del personale medico-sanitario e del personale preposto alla registrazione che svolgono la loro attività all’interno dei centri di vaccinazione contro la COVID-19 allestiti nelle unità sanitarie, come pure il pagamento dei medici di famiglia per le attività prestate per tali scopi, previsti nell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 3/2021» e nella «decisione governativa n. 1031/2020»;
r) l’acquisto di dosi di vaccino anti COVID-19, previsto nella «decisione governativa n. 1031/2020»;
s) le spese per la quarantena delle persone con una diagnosi confermata di COVID-19, delle persone nell’elenco stilato secondo la metodologia per la sorveglianza della COVID-19 e del personale medico cui è stata diagnosticata la COVID-19 che non necessita di ospedalizzazione o dei membri del personale che hanno interagito con i pazienti e scelgono di soggiornare fuori casa, previste nella «decisione governativa n. 201/2020», nella «decisione governativa n. 1103/2020» e nell’«ordinanza ministeriale n. 725/2020»;
t) l’acquisto di medicinali (Remdesivir), previsto nella «decisione governativa n. 1092/2020», nella «decisione governativa n. 380/2021», nella «decisione governativa n. 1017/2021» e nella «decisione governativa n. 1190/2021»;
u) l’acquisto di medicinali (Tocilizumabum), previsto nell’«ordinanza del ministro della Salute n. 487/2020»;
v) l’acquisto di medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento della COVID-19 che contengono Casirivimab e Imdevimab, previsto nella «decisione governativa n. 1092/2020», nella «decisione governativa n. 380/2021», nella «decisione governativa n. 1017/2021» e nella «decisione governativa n. 1190/2021».
w) i buoni pasto per un importo pari a 100 RON per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, previsti nell’«ordinanza del governo n. 19/2021» recante modifica della «legge n. 55/2020»;
x) l’aumento dello stipendio base del 30 % per il personale delle istituzioni prefettizie coinvolto nella prevenzione e nel contrasto degli effetti della COVID-19, previsto nell’articolo 5 dell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 131/2020»;
y) le spese per la copertura dei costi per 200 medici specializzandi aggiuntivi necessari a causa della pandemia, previste nell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 186/2020»;
z) l’acquisto di prodotti medici e di dispositivi di protezione individuale per la lotta contro la pandemia (ad esempio calzature protettive, guanti, mascherine, ventilatori, barelle), previsto nell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 11/2020»;
aa) l’acquisto di materiale di protezione sanitaria per il personale, previsto nella «legge n. 319/2006», nella «legge n. 55/2020» e nell’«ordinanza congiunta del ministro del Lavoro e del ministro della Salute n. 3577/831/2020»;
bb) i pagamenti agli studenti di medicina volontari che hanno lavorato per gli ospedali o gli istituti sanitari al fine di fornire sostegno di emergenza, previsti nell’«ordinanza d’urgenza del governo n. 197/2020»;
cc) l’acquisto di medicinali per il trattamento delle infezioni da COVID-19 (ANAKINRA), previsto nell’«ordinanza del ministero della Salute n. 487/2020»;
dd) l’acquisto di medicinali per il trattamento delle infezioni da COVID-19 (MOLNUPIRAVIR), previsto nell’«ordinanza del ministero della Salute n. 487/2020»;
ee) il finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 a livello delle unità specializzate, previsto nell’articolo 51 della «legge n. 95/2006», nella «decisione governativa n. 155/2017» e nell’«ordinanza del ministro della Salute n. 377/2017»;
ff) il finanziamento dell’esecuzione di test per la COVID-19 da parte dei medici di famiglia, previsto nell’«ordinanza del ministro della Salute n. 58/4/2022».
Art. 4
1. La Romania informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2. Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1355, la Romania informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di taledecisione di esecuzione modificativa e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
Art. 5
La Romania è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Art. 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth