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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1356 del Consiglio del 25 settembre 2020 che concede alla Repubblica di Slovenia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 7 agosto 2020 la Slovenia ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovenia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovenia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,2 % e all’83,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovenia diminuirà del 7,0 % nel 2020.

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovenia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovena connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, illustrate ai considerando da (4) a (9).

La «legge sulla misura provvisoria di rimborso parziale dell’integrazione dei salari (ZIUPPP)»2 e la «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia (ZIUZEOP)»3, citate nella richiesta della Slovenia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di integrazione salariale per i dipendenti che non hanno lavorato (o che sono rimasti in attesa di lavoro) a causa di una temporanea incapacità dei datori di lavoro di fornire loro lavoro per ragioni economiche, forza maggiore o quarantena. La prestazione dovuta in base al regime è limitata all’80 % dello stipendio medio dei dipendenti negli ultimi tre mesi, ma non è inferiore al salario minimo in Slovenia e presuppone che il dipendente rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro. Il regime è stato in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Sulla base della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 (ZIUOOPE)»4, il regime è stato successivamente prorogato con talune modifiche dal 1o giugno 2020 al 31 agosto 2020, con un’ulteriore proroga pianificata fino alla fine di settembre 2020.

È stata introdotta un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti che beneficiano del regime di integrazione salariale. Tale regime è stato esso in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

È stato varato un regime di riduzione dell’orario lavorativo che consente ai datori di lavoro di introdurre temporaneamente il lavoro a tempo parziale, pur pagando ai dipendenti uno stipendio a tempo pieno. Il datore di lavoro riceve una sovvenzione di importo fisso per le ore non lavorate da ciascun dipendente, a condizione che questi rimanga assunto durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro più un ulteriore mese. Il regime è in vigore dal 1o giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

Per i dipendenti che hanno continuato a lavorare, le autorità hanno introdotto un regime che ha sovvenzionato il pagamento dei contributi all’assicurazione pensionistica e di invalidità (inclusi i contributi alla previdenza professionale). La misura era abbinata all’obbligo del datore di lavoro di pagare un’indennità di crisi mensile di 200 EUR ai dipendenti attivi che percepivano uno stipendio inferiore al triplo del salario minimo. Le autorità hanno presentato la richiesta soltanto per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

È stata introdotta una misura che prevede il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi. La misura comprende tutti i contributi previdenziali per tali beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l’epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Infine, è stata introdotta una misura di sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi pari a 350 EUR nel mese di marzo 2020 e 700 EUR nei mesi di aprile e maggio 2020 per tali beneficiari che erano assicurati ma che non hanno potuto svolgere la propria attività economica, o hanno potuto svolgerla solo in parte, durante l’epidemia. La misura è stata in vigore dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

La Slovenia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Slovenia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 203 670 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per parare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che di queste nuove misure beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Slovenia. La Slovenia intende finanziare 90 000 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Slovenia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Slovenia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

È opportuno che la Slovenia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Slovenia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

1. L’Unione mette a disposizione della Slovenia un prestito dell’importo massimo di 1113670000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Slovenia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5. La Slovenia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6. La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Art. 3

La Slovenia può finanziare le seguenti misure:

  1. a) un regime di integrazione salariale, previsto dagli articoli 7 e 8 della «legge che determina le misure di intervento su salari e contributi» e dagli articoli da 21a 32 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19» e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia (come modificata) e prorogato dagli articoli da 24 a 34 della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19»;

  2. b) un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori che beneficiano del regime di integrazione salariale, prevista dagli articoli da 21 a 32 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia»;

  3. c) un regime di riduzione dell’orario lavorativo che sovvenziona l’occupazione temporanea a tempo parziale, previsto negli articoli da 11 a 23 della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19»;

  4. d) il pagamento dei contributi all’assicurazione pensionistica e di invalidità per i lavoratori e di un’indennità di crisi mensile, previsto nell’articolo 33 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia», per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa;

  5. e) il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, previsto nell’articolo 38 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia;»

  6. f) una misura di sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, prevista nell’articolo 34 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia».

Art. 4

La Slovenia informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Art. 5

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth