Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 del Consiglio del il 2 ottobre 2020 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
Il 9 agosto 2020 la Bielorussia ha tenuto elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni. L'11 agosto 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.
Vista la gravità della situazione in Bielorussia, 40 persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth