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Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 del Consiglio del il 2 ottobre 2020 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il 9 agosto 2020 la Bielorussia ha tenuto elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito alle elezioni. L'11 agosto 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.

Vista la gravità della situazione in Bielorussia, 40 persone dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth