Decisione (UE) 2020/1698. del Consiglio del 12 ottobre 2020 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza nell’ambito dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile riguardo alla decisione n. 0011 che adotta l’allegato 4 dell’accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile1 («accordo») è stato approvato a nome dell’Unione mediante la decisione 2011/719/UE del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2011.
Uno dei principali obiettivi dell’accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l’Europa e gli Stati Uniti al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dell’aviazione civile a livello mondiale e a rendere minimi gli oneri economici che gravano sull’industria e sugli operatori dell’aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari.
La modifica 13 dell’accordo estende l’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo B, dell’accordo per ricomprendervi, tra l’altro, l’addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze e si applica a titolo provvisorio dal 13 dicembre 2017 in conformità dell’articolo 3 della decisione (UE) 2018/61 del Consiglio4.
L’articolo 5 dell’accordo, come modificato, prevede l’elaborazione di nuovi allegati dell’accordo con riferimento alle materie che rientrano nel suo ambito di applicazione.
Entrambi gli agenti tecnici ai sensi dell’articolo 1 paragrafo F, dell’accordo, vale a dire per l’Unione europea (UE) l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e per gli Stati Uniti d’America (USA) la Federal Aviation Administration (FAA) hanno proposto che il consiglio bilaterale di vigilanza adotti una decisione volta a elaborare un nuovo allegato 4 dell’accordo che contempli la reciproca accettazione dei risultati relativi alla conformità e della documentazione per i dispositivi di addestramento al volo simulato (Flight Simulation Training Devices – «FSTD»).
L’elaborazione del nuovo allegato consentirà ad entrambi gli agenti tecnici di ottenere risparmi e, allo stesso tempo, ridurrà i costi a carico del settore (operatori degli FSTD); di conseguenza, i vettori aerei beneficeranno di un maggiore accesso dei loro piloti agli FSTD.
L’articolo 19, paragrafo C, dell’accordo stabilisce che i nuovi allegati entrano in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell’articolo 3 dello stesso.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio bilaterale di vigilanza in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2011/719/UE riguardo alla decisione n. 0011 del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l’allegato 4 dell’accordo, relativo ai dispositivi di addestramento al volo simulato, in conformità dell’articolo 3, paragrafo C, punto 7, e dell’articolo 19, paragrafo C, dello stesso,
La posizione dell’Unione in sede di consiglio bilaterale di vigilanza dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione n. 0011 del consiglio bilaterale di vigilanza e sulla dichiarazione comune,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza, ai sensi degli articoli 3 e 19 dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile («accordo»), riguardo all’adozione di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l’allegato 4 dell’accordo si basa sul progetto di decisione n. 0011 del consiglio bilaterale di vigilanza e sulla firma della dichiarazione comune.5
Art. 2
Una volta adottata, la decisione del consiglio bilaterale di vigilanza è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles