Decisione (UE) 2020/1495 del Consiglio del 13 ottobre 2020 sulla posizione da adottarea nome dell’Unione europea in sede di comitato doganale istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione sull’applicazione dell’articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra1 («accordo»), è stato concluso dall’Unione si applica a titolo provvisorio dal 1o luglio 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.
L’articolo 27 del protocollo dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») stabilisce la procedura per la verifica delle prove dell’origine e i compiti e le responsabilità delle autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice.
L’articolo 6.16, paragrafo 5, dell’accordo, autorizza il comitato doganale, istituito ai sensi dell’articolo 15.2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo, a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo.
L’Unione e la Repubblica di Corea hanno individuato la necessità di un’interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo, nonché delle diverse fasi di tale procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell’interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici soggetti alla verifica, sul territorio di ciascuna parte.
L’Unione e la Repubblica di Corea ritengono opportuno che il comitato doganale formuli una raccomandazione ai fini di un’interpretazione comune e di una corretta attuazione della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato doganale, poiché tale raccomandazione avrà effetti giuridici nell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato doganale istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, si basa sul progetto di raccomandazione del comitato doganale2.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth