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Decisione (UE) 2020/1580 del Consiglio del 23 ottobre 2020 che modifica la decisione (UE) 2020/721 al fine di includervi la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione in riferimento all’approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell’amministrazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l’ambiente marino e la salute umana e a migliorare la sicurezza marittima.

In occasione della sua 102a sessione, che si svolgerà dal 4 all’11 novembre 2020 («MSC 102»), il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO») dovrebbe approvare, congiuntamente con il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO, una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell’amministrazione («circolare MSC-MEPC.5»).

In occasione della sua 75a sessione, che si svolgerà dal 16 al 20 novembre 2020 («MEPC 75»), il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO dovrebbe approvare la circolare MSC-MEPC.5, congiuntamente con il comitato per la sicurezza marittima dell’IMO.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MSC 102 e della MEPC 75, poiché l’approvazione della circolare MSC-MEPC.5 è tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale, in particolare sulla direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1.

L’approvazione della circolare MSC-MEPC.5, che sostituisce i documenti MSC/Circ.710 e MEPC/Circ.307, aggiornerebbe il modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell’amministrazione e lo renderebbe conforme al codice per gli organismi riconosciuti [risoluzioni dell’IMO MSC.349(92) e MEPC.237(65)]. Tale approvazione contribuirebbe a migliorare l’accuratezza, la trasparenza e la responsabilità sia dell’amministrazione dello Stato di bandiera che degli organismi riconosciuti a livello mondiale.

L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione.

È opportuno limitare l’ambito di applicazione della circolare MSC-MEPC.5 proposta, nella misura in cui tale circolare rientra nella competenza esclusiva dell’Unione e può incidere sulle norme comuni dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.

La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 20202, dovrebbe essere modificata al fine di includervi un riferimento all’approvazione della circolare MSC-MEPC.5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (UE) 2020/721 del Consiglio è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (UE) 2020/721 del Consiglio, del 19 maggio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione e in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua102a sessione per quanto riguarda l’adozione di modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B- 4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità e della risoluzione A.658 (16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio e l’approvazione di una circolare MSC-MEPC.5 su un modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi riconosciuti che operano per conto dell’amministrazione»;

  2. 2) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 75a sessione è sostenere l’adozione delle modifiche delle regole 2, 14 e 18 e delle appendici I e VI dell’annesso VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, di cui all’allegato del documento MEPC 75/3 dell’IMO, come pure l’approvazione della circolare MSC-MEPC.5 di cui all’allegato 8 del documento III 6/15 dell’IMO. La posizione riguarda le modifiche e la circolare in questione nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.»;

  3. 3) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 102a sessione è approvare la circolare MSC-MEPC.5 di cui all’allegato 8 del documento III 6/15 dell’IMO e sostenere l’adozione delle modifiche: a) delle parti A-1, B, B-1 e da B-2 a B-4 del capitolo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all’allegato 1 del documento MSC 102/3 dell’IMO; b) delle parti A-1 e B-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all’allegato 2 del documento MSC 102/3 dell’IMO; c) della risoluzione A.658(16) sull’uso e l’installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio. 2. La posizione di cui al paragrafo 1 riguarda la circolare e le modifiche suddette nella misura in cui tale circolare e tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione.»;

  4. 4) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche e dalla circolare di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche e tale circolare rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020 Per il Consiglio La presidente S. Schulze