Decisione (UE) 2020/1705 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Con la decisione 2002/917/CE del Consiglio1, il 3 ottobre 2002 è stato concluso, a nome dell’Unione, l’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)2, che è entrato in vigore il 1o gennaio 20033.
Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/11954 relativa alla firma del protocollodell’accordo Interbus relativo ai servizi regolari e i servizi regolari specializzati («protocollo»).
Il protocollo è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019 ed è stato firmato dall’Unione l’11 aprile 2019. Nessun’altra parte contraente dell’accordo Interbus («parte contraente») lo ha firmato prima del termine del periodo previsto. Il protocollo non è pertanto potuto pertanto entrare in vigore.
Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la modifica del protocollo al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla sua firma ed entrata in vigore e per tenere conto del cambiamento della denominazione di una parte contraente.
I negoziati per la modifica del protocollo si sono conclusi positivamente. Per la firma del protocollo è stato stabilito un nuovo termine di due anni. Il protocollo è stato inoltre modificato in modo che la sua entrata in vigore necessiti dell’approvazione o della ratifica di un numero minore di parti contraenti e di un periodo di attesa più breve a seguito di tale approvazione o ratifica rispetto a quanto previsto dall’accordo Interbus. È stato altresì recepito il cambiamento di denominazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in Repubblica di Macedonia del Nord.
Per motivi di chiarezza e per favorire una rapida firma ed entrata in vigore del protocollo, è opportuno mettere a punto un nuovo protocollo sui servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («nuovo protocollo»), che riprende le modifiche concordate e sostituisce il protocollo che era rimasto aperto alla firma fino al 16 aprile 2019.
Il nuovo protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi internazionali regolari e servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus tra le parti contraenti, migliorando così i collegamenti per il trasporto di viaggiatori fra le medesime.
Al fine di agevolare l’applicazione del nuovo protocollo e, in particolare, il funzionamento del comitato misto istituito dall’articolo 18 del medesimo, il nuovo protocollo riprende in buona parte le disposizioni dell’accordo Interbus.
Per evitare che i benefici apportati dal protocollo siano usufruibili con ritardo eccessivo, è previsto che il nuovo protocollo entri in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando sarà stato firmato e approvato o ratificato da tre parti contraenti, inclusa l’Unione.
È pertanto opportuno che il nuovo protocollo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma del protocollo dell’accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, che sostituisce il protocollo dell’accordo Interbus che era rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019, con riserva della sua conclusione5.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020 Per il Consiglio La presidente S. Schulze