Decisione (UE) 2020/2234 del Consiglio del 23 ottobre 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra1 («accordo»), è stato firmato il 29 giugno 2012 e la sua parte IV (Commercio), ad eccezione dell’articolo 271, si applica, a norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, dal 1o agosto 2013 tra l’Unione e l’Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra l’Unione e il Costa Rica ed El Salvador, e dal 1o dicembre 2013 tra l’Unione e il Guatemala.
Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l’America centrale per concludere un protocollo dell’accordo onde tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione («protocollo»).
I negoziati si sono conclusi con esito positivo il 27 giugno 2019.
È opportuno firmare il protocollo che dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea, fatta salva la conclusione di detto protocollo2.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Art. 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 12, paragrafo 33, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2020 Per il Consiglio Il presidente S. Schulze