Decisione (UE) 2020/1575 della Banca centrale europea del 27 ottobre 2020 in merito alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing laddove una persona interessata sia un’alta carica della BCE (BCE/2020/54)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,
La politica in materia di segnalazione whistleblowing della Banca centrale europea (BCE) è stata di recente rafforzata nel quadro etico della BCE1. Le informazioni sulle violazioni segnalate attraverso la piattaforma di segnalazione interna istituita dalla BCE a tale scopo («lo strumento per la segnalazione whistleblowing») possono riguardare alte cariche della BCE, ovvero i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafi 1, 2 e 4, del Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea2.
Per essere efficace, la politica della BCE in materia di segnalazione whistleblowing dovrebbe prevedere una valutazione e un monitoraggio approfonditi delle segnalazioni inviate attraverso il nuovo strumento di segnalazione. Tale valutazione e tale monitoraggio dovrebbero essere effettuati in conformità a una procedura armonizzata sotto la responsabilità di un’autorità competente designata.
È opportuno specificare la procedura che verrà applicata alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate attraverso lo strumento per la segnalazione whistleblowing, qualora una segnalazione si riferisca a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata.
Per assicurare una regolare attuazione del quadro rafforzato ed evitare incertezza giuridica circa la valutazione e il monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing, laddove una segnalazione si riferisca a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Salva diversa disposizione, le espressioni utilizzate nella presente decisione hanno lo stesso siginificato di quelle definite nel quadro etico della BCE.
Art. 2 Autorità competente
Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing si riferiscano a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, l’autorità competente che valuta tali segnalazioni e comunica i propri commenti agli autori delle segnalazioni, e/o che dà seguito a tali segnalazioni, è:
a) il presidente; oppure
b) il vicepresidente, qualora l’alta carica della BCE menzionata nella segnalazione sia il presidente.
Art. 3 Procedura per la valutazione e il monitoraggio
1. Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite qualsiasi canale di cui all’articolo 0.4 bis.2.1 delle norme sul personale della Banca centrale europea (di seguito, le «norme sul personale») che fanno riferimento a un’alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3)1 qualora ricadano nell’ambito di applicazione di tale decisione.
2. Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi dell’allegato XI alle norme sul personale.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2 può:
a) inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un’indagine amministrativa;
b) qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un’indagine amministrativa, decidere di avviarne una e di adottare le decisioni pertinenti dell’autorità che ha il potere di nomina in conformità all’allegato XI alle norme sul personale, nonché, in via eccezionale, decidere di svolgere i compiti del direttore della Revisione interna in conformità all’allegato XI alle norme sul personale, designando in tal caso investigatori di livello adeguatamente elevato per la conduzione dell’indagine.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2020 La presidente della BCE Christine Lagarde