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Decisione delegata (UE, Euratom) 2021/135 della Commissione del 12 novembre 2020 che integra il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio con condizioni dettagliate per il calcolo del tasso di copertura effettivo del fondo comune di copertura

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, secondo comma,

A norma dell’articolo 212, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («il regolamento finanziario»), gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria devono essere depositati in un fondo comune di copertura. Le risorse del fondo comune di copertura saranno assegnate ai comparti corrispondenti a ciascuno di tali strumenti di finanziamento. A norma dell’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la copertura delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria ai paesi terzi nel fondo comune di copertura deve essere basata su un tasso di copertura effettivo.

Il tasso di copertura effettivo dovrebbe essere stabilito sulla base dei tassi di copertura iniziali determinati separatamente per ciascuna garanzia di bilancio o assistenza finanziaria a paesi terzi a norma dell’articolo 211, paragrafo 2. A norma dell’articolo 213, paragrafo 2, del regolamento finanziario, esso si applica soltanto all’importo delle risorse del fondo comune di copertura previste per il pagamento dell’attivazione delle garanzie nell’arco di un anno. Il tasso di copertura effettivo si applicherà a tutti i comparti del fondo comune di copertura che possono generare una passività potenziale per il bilancio dell’Unione.

La metodologia per il calcolo del tasso di copertura effettivo dovrebbe basarsi su metodi consolidati e ampiamente utilizzati nel settore finanziario per la misurazione e la gestione dei rischi di credito. Tali metodi si basano in larga misura sulla stima della distribuzione delle perdite del portafoglio di crediti, eseguita separatamente e congiuntamente per tutti gli strumenti di finanziamento. La metodologia si concentra in particolare sulla valutazione di due componenti del rischio di credito: le perdite attese e quelle inattese.

Il tasso di copertura effettivo dovrebbe rispecchiare i vantaggi derivanti dal raggruppamento delle garanzie di bilancio e dell’assistenza finanziaria a paesi terzi con profili di rischio e andamenti dei flussi di cassa differenti. La metodologia per stabilire il livello di copertura effettiva nel fondo comune di copertura dovrebbe quindi basarsi sul concetto di diversificazione, in modo da ottimizzare il livello degli accantonamenti richiesti dagli atti di base che disciplinano ciascuno degli strumenti di finanziamento.

La correlazione delle perdite tra comparti all’interno del fondo comune di copertura è un elemento importante per determinare il tasso di copertura effettivo. È pertanto opportuno stabilire un’impostazione solida per la valutazione del livello di correlazione tra comparti.

Il tasso di copertura effettivo deve costituire il riferimento per il calcolo, da parte della Commissione, dei contributi provenienti dal bilancio che confluiscono nella copertura a norma dell’articolo 211, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, per ogni ricostituzione del fondo comune di copertura a norma dell’articolo 213, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario o per la restituzione al bilancio di ogni eccedenza degli accantonamenti a norma dell’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, separatamente per ciascuno strumento di finanziamento. Il tasso di copertura effettivo dovrebbe pertanto essere calcolato dal gestore finanziario delle risorse del fondo comune di copertura («il gestore finanziario») conformemente alla procedura annuale di bilancio.

A norma dell’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo deve fornire un livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione equivalente a quello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente. Qualora le informazioni necessarie per determinare il tasso di copertura effettivo in modo prudente non siano pienamente disponibili, al gestore finanziario dovrebbe essere consentito fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % quale misura di salvaguardia per garantire il rispetto di tale articolo.

Conformemente all’articolo 282, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, l’articolo 213 di tale regolamento, riguardante il tasso di copertura effettivo, deve applicarsi solo a decorrere dalla data di applicazione del quadro finanziario pluriennale post 2020. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen