Decisione (UE) 2020/1792 del Consiglio del 16 novembre 2020 relativa al regime d’imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo1,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
A norma dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Consiglio, tenendo conto dei vincoli socioeconomici e strutturali delle regioni ultraperiferiche, tra cui la loro lontananza, l’insularità, le piccole dimensioni, una topografia difficile, come pure la dipendenza economica da alcuni prodotti, deve adottare misure specifiche intese, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati, nonché delle politiche comuni, a tali regioni.
È opportuno pertanto adottare misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del TFUE a tali regioni. Tali misure devono tenere conto delle speciali caratteristiche e dei vincoli di tali regioni, senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, comprendente anche il mercato interno e le politiche comuni.
La dipendenza economica delle Isole Canarie dal settore dei servizi e, in particolare, dal turismo, come testimonia la quota del PIL della regione legata a tale settore, costituisce uno svantaggio significativo. Detto settore svolge, nell’economia delle Isole Canarie, un ruolo notevolmente più importante del settore industriale.
La combinazione dell’isolamento e dell’insularità, caratteristici di un arcipelago, ostacolano la libera circolazione di persone, beni e servizi e rappresentano il secondo principale svantaggio per le Isole Canarie. La posizione geografica delle isole ne accentua la dipendenza dai trasporti aerei e marittimi. I trasporti necessari per arrivare, partire e muoversi su queste isole remote aumentano ulteriormente i costi di produzione per le industrie locali. I costi di produzione sono più elevati, dato che tali modi di trasporto sono meno efficienti e più onerosi del trasporto stradale o ferroviario.
A causa di tale isolamento, anche la dipendenza delle isole dalle importazioni di materie prime e di energia, l’obbligo di costituire scorte e le difficoltà a procurarsi attrezzature di produzione comportano costi di produzione più elevati.
Le dimensioni ridotte del mercato e il basso livello delle esportazioni, la frammentazione geografica dell’arcipelago e l’obbligo di mantenere linee di produzione diversificate e di volume modesto per soddisfare il fabbisogno di un mercato ridotto, limitano le possibilità di realizzare economie di scala.
Nelle Isole Canarie l’acquisto di servizi specializzati e di manutenzione, nonché la formazione di dirigenti e tecnici delle imprese o le possibilità di subappalto risultano spesso più ardui o più onerosi, così come la promozione delle attività delle imprese fuori dal mercato regionale. Inoltre, metodi di distribuzione limitati comportano un eccesso di scorte.
Per quanto riguarda l’ambiente, lo smaltimento dei rifiuti industriali e il trattamento dei rifiuti tossici danno luogo a maggiori costi ambientali. Tali costi sono più elevati in quanto non esistono impianti di riciclaggio, tranne che per taluni prodotti, e i rifiuti devono essere trasportati e trattati fuori dalle Isole Canarie.
L’imposta denominata «Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias» («imposta AIEM») è intesa a conseguire l’obiettivo dello sviluppo autonomo dei settori di produzione industriale delle Isole Canarie e della diversificazione dell’economia di queste isole.
La decisione 2002/546/CE del Consiglio2, adottata in base all’articolo 299 del trattato CE, ha inizialmente autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall’imposta AIEM o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2011 a taluni prodotti di fabbricazione locale delle Isole Canarie. L’allegato della decisione precitata conteneva l’elenco dei prodotti ai quali potrebbero essere applicate le esenzioni o riduzioni d’imposta. A seconda dei prodotti, la differenza di imposizione tra i prodotti fabbricati localmente e gli altri prodotti non potrebbe essere superiore a 5, 15 o 25 punti percentuali.
La decisione n. 895/2011/UE del Consiglio3 ha modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.
La decisione n. 1413/2013/UE del Consiglio4 ha ulteriormemnte modificato la decisione 2002/546/CE, prorogandone il periodo di applicazione fino al 30 giugno 2014.
La decisione n. 377/2014/UE del Consiglio5 ha autorizzato la Spagna ad applicare esenzioni dall’imposta AIEM, o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2020, per taluni prodotti fabbricati localmente nelle Isole Canarie. L’allegato di tale decisione contiene un elenco dei prodotti cui si possono applicare le esenzioni parziali o totali d’imposta.
Un attento esame della situazione conferma la necessità di approvare la richiesta della Spagna di rinnovare l’autorizzazione.
Il differenziale massimo delle aliquote, applicabile ai prodotti industriali in questione, non dovrebbe superare il 15 %. Conformemente al principio di sussidiarietà, le autorità spagnole dovrebbero essere autorizzate a decidere la percentuale appropriata per ciascun prodotto. L’aliquota differenziata autorizzata non dovrebbe superare i costi supplementari dimostrati. Eccetto in casi debitamente giustificabili, è tuttavia opportuno applicare a tale vantaggio fiscale un limite di 150 milioni di EUR all’anno.
Conformemente al principio di sussidiarietà e allo scopo di garantire flessibilità, le autorità spagnole dovrebbero essere autorizzate a modificare l’elenco dei prodotti e l’aliquota differenziata autorizzata, per rispecchiare il livello effettivo dei costi supplementari sostenuti nella produzione di tali beni nelle Isole Canarie. In tale contesto per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile applicare aliquote differenziate inferiori e introdurre, se necessario, un’imposizione minima per prodotti specifici, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell’articolo 349 TFUE. Qualsiasi modifica all’elenco dei prodotti dovrebbe basarsi sui criteri di ammissibilità seguenti: è dimostrata l’esistenza di una produzione locale la cui quota del mercato locale è di almeno il 5 %; è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbero compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 % ed è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei prezzi di costo della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.
Alle autorità spagnole dovrebbe essere consentito di derogare alle soglie fissate per le quote di mercato in circostanze debitamente giustificate, tra cui una produzione ad alto impiego di manodopera, una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale, una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche, una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate e la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie. Per le autorità spagnole dovrebbe essere possibile modificare l’elenco dei prodotti e la relativa aliquota differenziata autorizzata, a condizione che qualsiasi modifica sia conforme agli obiettivi dell’articolo 349 TFUE.
L’obiettivo di promuovere lo sviluppo socioeconomico delle Isole Canarie si riflette a livello nazionale nello scopo della tassa AIEM e nella ripartizione delle entrate che genera. L’integrazione del gettito dell’imposta AIEM nelle risorse del regime economico e fiscale delle Isole Canarie e l’utilizzo di tale gettito per una strategia di sviluppo socioeconomico della regione che comporti la promozione delle attività locali costituiscono obblighi giuridici.
Le esenzioni dall’imposta AIEM o le riduzioni della stessa dovrebbero applicarsi per sette anni. Per consentire alla Commissione di valutare se le condizioni che giustificano la concessione di tale deroga continuano a essere soddisfatte, è opportuno che le autorità spagnole presentino una relazione di controllo alla Commissione entro il 30 settembre 2025.
La presente decisione lascia impregiudicata l’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In deroga agli articoli 28, 30 e 110 TFUE, le autorità spagnole sono autorizzate a stabilire, per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I, fabbricati localmente nelle Isole Canarie, esenzioni totali dall’imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias» («imposta AIEM») o riduzioni della stessa fino al 31 dicembre 2027. Tali esenzioni o riduzioni devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.
2.
L’applicazione delle esenzioni totali o delle riduzioni parziali di cui al paragrafo 1 non comporta differenze superiori al 15 % per i prodotti che rientrano nelle categorie di cui all’allegato I.
Le autorità spagnole assicurano che le esenzioni o le riduzioni applicate ai prodotti non superino la percentuale strettamente necessaria per mantenere, promuovere e sviluppare le attività locali. L’aliquota differenziata autorizzata non supera i costi supplementari dimostrati.
3. Eccetto in casi debitamente giustificabili, al vantaggio fiscale si applica un limite di 150 milioni di EUR all’anno.
Art. 2
1. Le autorità spagnole selezionano i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) è dimostrata l’esistenza di una produzione locale, la cui quota del mercato locale è pari almeno al 5 %;
b) è dimostrata l’esistenza di importazioni significative di beni (provenienti, tra l’altro dalla Spagna continentale e da altri Stati membri) che potrebbe compromettere il mantenimento della produzione locale e la cui quota del mercato locale non è inferiore al 10 %;
c) è dimostrata l’esistenza di costi aggiuntivi che comportano un aumento dei costi della produzione locale rispetto ai prodotti provenienti dall’esterno, a scapito della competitività dei prodotti locali.
2. Le autorità spagnole possono derogare alle soglie fissate per le quote di mercato, di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in circostanze debitamente giustificate, tra cui:
a) una produzione ad alto impiego di manodopera;
b) una produzione che per altri motivi rivesta importanza strategica per lo sviluppo locale;
c) una produzione soggetta a fluttuazioni periodiche;
d) una produzione localizzata in zone particolarmente svantaggiate;
e) la produzione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare crisi sanitarie.
Art. 3
Entro il 1o gennaio 2021 le autorità spagnole comunicano alla Commissione l’elenco iniziale dei prodotti cui si applicano esenzioni o riduzioni. Tali prodotti rientrano nelle categorie di prodotti di cui all’allegato I. Le autorità spagnole possono apportare modifiche all’elenco dei prodotti, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione.
Art. 4
Entro il 30 settembre 2025, le autorità spagnole presentano alla Commissione una relazione di controllo per consentirle di valutare se le condizioni che giustificano l’autorizzazione stabilite all’articolo 1 continuano a essere soddisfatte. La relazione di controllo deve contenere le informazioni che figurano nell’allegato II.
Art. 5
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Art. 6
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth