Decisione (UE) 2020/1787 del Consiglio del 23 novembre 2020 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro1 («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2003. Conformemente alla decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE2 («decisione sulle misure transitorie») esso si applica fino al 31 dicembre 2020.
A norma dell’articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati negoziati volti a un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Poiché il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 31 dicembre 2020, data in cui cessa l’attuale quadro giuridico, a causa, fra l’altro, dei ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, è necessario modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021.
L’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell’accordo di partenariato ACP-UE, prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all’entrata in vigore del nuovo accordo.
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, il 23 maggio 2019 il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie3. Spetta pertanto al Comitato degli ambasciatori ACP-UE modificare le misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in quanto l’atto da adottare è vincolante per l’Unione.
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE sarà applicato al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall’altra. Tali misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell’accordo di partenariato ACP-UE come previsto all’articolo 95, paragrafo 3, dell’accordo stesso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, è di modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 oppure fino all’entrata in vigore o all’applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore.
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth