Decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, e alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in tale riunione per quanto riguarda proposte di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX di tale convenzione presentate da altre parti di detta convenzione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall’Unione mediante la decisione 93/98/CEE del Consiglio1.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio2 attua nell’Unione la convenzione e la decisione C (2001)107/FINAL del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero («decisione dell’OCSE»). Le operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione sono menzionate in vari atti dell’Unione, come la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti deve esaminare e adottare, se del caso, modifiche della convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate nel corso di una riunione della conferenza delle parti.
Alla quindicesima riunione prevista per luglio 2021, la conferenza delle parti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della convenzione, prenderà in considerazione le proposte presentate dall’Unione o da qualsiasi altra parte della convenzione di modifica degli allegati II, IV, VIII e IX della convenzione.
Una proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione dovrebbe essere presentata a nome dell’Unione al fine di: includere un’introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «mancato recupero» e «recupero»; chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per «operazioni che non costituiscono recupero» (allegato IVA) e «operazioni di recupero» (allegato IVB); aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989; e assicurare, mediante l’introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.
Le descrizioni delle «operazioni di smaltimento» contenute nell’allegato IV della convenzione hanno carattere generale e potrebbero beneficiare di ulteriori chiarimenti. L’Unione dovrebbe pertanto proporre che tali spiegazioni od orientamenti debbano essere elaborate dalla conferenza delle parti per chiarire ulteriormente il contenuto di tali operazioni, o sostenere tale proposta presentata da altre parti. Tali spiegazioni od orientamenti dovrebbero fornire chiarimenti ed esempi in merito alle operazioni in questione e non dovrebbero essere inclusi nel testo della convenzione. Tali spiegazioni o orientamenti dovrebbero preferibilmente essere adottati prima che le modifiche dell’allegato IV della convenzione diventino effettive.
Gli obiettivi delle proposte relative all’allegato IV della convenzione sono di: assicurare che siano pienamente applicabili i meccanismi di controllo idonei della convenzione e che, pertanto, se adottate, migliorerebbero i controlli sulle spedizioni di rifiuti; facilitare la prevenzione delle spedizioni illegali; migliorare la chiarezza giuridica e stabilire una comprensione e un’interpretazione comuni fra le parti della convenzione riguardo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti; e sostenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale contribuendo alla transizione verso un’economia circolare mondiale.
A seguito della proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione dovrebbero essere presentate, a nome dell’Unione, proposte di modifica delle voci relative ai rifiuti di plastica di cui agli allegati II e IX della convenzione, poiché si riferiscono a una determinata operazione di smaltimento elencata nell’allegato IV della convenzione.
L’Unione dovrebbe sostenere in linea di principio le modifiche proposte successivamente da altre parti della convenzione per quanto riguarda l’elenco delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione, le voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente elencate negli allegati VIII e IX della convenzione e le nuove proposte di voci per tali rifiuti nell’allegato II (categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare) della convenzione, a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi che sottendono alla proposta dell’Unione relativa all’allegato IV della convenzione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le proposte presentate da altre parti della convenzione di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX della convenzione, in quanto l’atto previsto (modifiche degli allegati della convenzione) sarà vincolante per l’Unione e inciderà sull’ambito di applicazione e sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006 e sulla direttiva 2008/98/CE.
È opportuno mantenere la situazione attuale per le spedizioni di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo (SEE) e, di conseguenza, non utilizzare il sistema di controllo risultante dall’eventuale aggiunta di voci nell’allegato II della convenzione per tali spedizioni. A tal fine, l’Unione dovrebbe, nella misura necessaria, utilizzare le procedure stabilite nella decisione OCSE, fatta salva la notifica presentata conformemente all’articolo 11 della convenzione, per assicurare che, a seguito dell’adozione delle modifiche dell’allegato II della convenzione, non siano imposti controlli supplementari sulle spedizioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e del SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Per quanto concerne le proposte di modifica dell’allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione»), nonché le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX della convenzione riguardo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nella quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare che i meccanismi di controllo idonei della convenzione siano pienamente applicabili, per migliorare i controlli sulle spedizioni di rifiuti e facilitare la prevenzione delle spedizioni illegali di rifiuti;
b) sostenere la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti a livello mondiale e contribuire alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e
c) migliorare la chiarezza giuridica e stabilire una comprensione e un’interpretazione comuni fra le parti circa le operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione.
2.
Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione deve presentare, in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, una proposta di modifica dell’allegato IV della convenzione intesa a:
a) includere nell’allegato IV un’introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «mancato recupero» e «recupero» e chiarire che sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, tutte le operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di altre operazioni;
b) includere nell’allegato IV titoli e testi introduttivi che chiariscano cosa si intende per «operazioni di mancato recupero» (allegato IVA) e «operazioni di recupero» (allegato IVB); e
c) aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni di cui all’allegato IV in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989, e assicurare, mediante l’introduzione di norme generali nell’allegato IV, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione.
Una proposta dettagliata di modifica dell’allegato IV della convenzione figura nella parte I dell’allegato della presente decisione.
3. In occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione deve presentare proposte di modifica delle voci relative ai rifiuti di plastica degli allegati II e IX della convenzione. Proposte dettagliate relative a tali modifiche figurano nella parte II dell’allegato della presente decisione.
4. La Commissione, a nome dell’Unione, comunica le proposte di cui ai paragrafi 2 e 3 al segretariato della convenzione.
5. L’Unione propone che la conferenza delle parti elabori spiegazioni od orientamenti, da non includere nella convenzione stessa, che forniscano chiarimenti ed esempi riguardo alle operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV della convenzione, o sostiene tale proposta presentata da altre parti.
Art. 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le proposte presentate da altre parti della convenzione di modifica dell’allegato IV e di alcune voci degli allegati II, VIII e IX della convenzione dev’essere che l’Unione può appoggiare modifiche proposte da altre parti della convenzione, purché contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, riguardanti:
a) operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione;
b) nuove proposte di voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’allegato II (Categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare) della convenzione; e
c) le voci relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attualmente elencate negli allegati VIII e IX della convenzione.
Art. 3
Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui agli articoli 1 e 2, durante una riunione di coordinamento sul posto, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 4
Nell’ipotesi in cui nuove voci per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi nell’allegato II della convenzione siano adottate nel corso della quindicesima riunione della conferenza delle parti, l’Unione, nella misura necessaria, adotta le misure previste dalla decisione OCSE, fatta salva la notifica presentata conformemente all’articolo 11 della convenzione, per assicurare che gli attuali controlli sulle spedizioni di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolosi all’interno dell’Unione e del SEE rimangano impregiudicati.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth