Decisione (UE) 2020/1997 della Banca centrale europea del 24 novembre 2020 relativa all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2021 (BCE/2020/57)
Testo vigente
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 2,
vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all’approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43)1, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 9,
A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, gli «Stati membri dell’area dell’euro»).
I 19 Stati membri la cui moneta è l’euro hanno sottoposto alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2021, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri dell’area dell’euro hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri dell’area dell’euro interessati a supporto della richiesta di approvazione.
Poiché il diritto degli Stati membri di emettere monete metalliche in euro è soggetto all’approvazione del volume di emissione da parte della BCE, ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri dell’area dell’euro senza la previa approvazione di quest’ultima.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), poiché non è necessaria alcuna modifica del volume di emissione delle monete metalliche richiesto, il Comitato esecutivo ha il potere di adottare la presente decisione relativa alle richieste di approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2021 inoltrate dagli Stati membri dell’area dell’euro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) per «volume di emissione delle monete metalliche» si intende il volume di emissione delle monete metalliche come definito all’articolo 1, punto 3, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43);
b) per «monete metalliche destinate alla circolazione» si intendono le monete metalliche destinate alla circolazione come definite all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio2.
c) per «monete da collezione» si intendono le monete da collezione come definite all’articolo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Art. 2 Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2021
Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2021 da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro, conformemente alla seguente tabella:
| (in milioni di EUR) | |||
| Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2021 | |||
| Monete metalliche destinate alla circolazione | Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) | Volume di emissione delle monete metalliche | |
| Belgio | 33,0 | 1,0 | 34,0 |
| Germania | 417,0 | 241,0 | 658,0 |
| Estonia | 10,4 | 0,3 | 10,7 |
| Irlanda | 25,8 | 0,5 | 26,3 |
| Grecia | 99,5 | 3,6 | 103,1 |
| Spagna | 291,5 | 30,0 | 321,5 |
| Francia | 243,0 | 50,0 | 293,0 |
| Italia | 169,3 | 2,7 | 172,0 |
| Cipro | 11,0 | 0,1 | 11,1 |
| Lettonia | 10,6 | 0,2 | 10,8 |
| Lituania | 20,0 | 0,6 | 20,6 |
| Lussemburgo | 14,7 | 0,4 | 15,1 |
| Malta | 8,2 | 0,3 | 8,5 |
| Paesi Bassi | 50,0 | 0,1 | 50,1 |
| Austria | 62,5 | 153,5 | 216,0 |
| Portogallo | 31,5 | 2,0 | 33,5 |
| Slovenia | 21,0 | 1,0 | 22,0 |
| Slovacchia | 16,0 | 2,0 | 18,0 |
| Finlandia | 15,0 | 10,0 | 25,0 |
| Totale | 1482,9 | 499,3 | 1982,2 |
Art. 3 Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Art. 4 Destinatari
Gli Stati membri dell’area dell’euro sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 novembre 2020. La presidente della BCE Christine Lagarde