Decisione di esecuzione (UE) 2020/2124 della Commissione del 9 dicembre 2020 che non rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide» [notificata con il numero C(2020) 8394] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
Il 25 gennaio 2017 la società Contec Cleanroom (UK) Ltd. ha presentato, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Contec Hydrogen Peroxide», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Regno Unito aveva accettato di valutare la domanda. Il 25 marzo 2019 la società Contec Europe è subentrata in qualità di potenziale titolare dell’autorizzazione a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e l’autorità competente della Slovenia ha accettato di subentrare nel ruolo di autorità di valutazione competente a partire dal 1o febbraio 2020. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-GN057178-26.
Il principio attivo contenuto in «Contec Hydrogen Peroxide» è il perossido di idrogeno, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il 28 agosto 2019 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
Il 7 aprile 2020 l’Agenzia ha presentato alla Commissione un parere2 in merito a «Contec Hydrogen Peroxide» conformemente all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Nel parere si conclude che «Contec Hydrogen Peroxide» è una «famiglia di biocidi» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non soddisfa la condizione stabilita all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento.
Secondo il parere dell’Agenzia il richiedente non ha dimostrato che «Contec Hydrogen Peroxide» è sufficientemente efficace, in quanto le incongruenze negli studi sull’efficacia presentati non hanno comprovato il rispetto di tutti i criteri pertinenti.
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e non ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per «Contec Hydrogen Peroxide».
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Alla società Contec Europe non è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Contec Hydrogen Peroxide».
Art. 2
La società Contec Europe, ZI du Prat, Avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, Francia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2020 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione