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Decisione (UE) 2020/2135 del Consiglio del 10 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

L’accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne l’allegato VI che contiene disposizioni in materia di sicurezza sociale.

L’articolo 33 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»)3 stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell’accordo di recesso si applicano ai cittadini dell’Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera a condizione che tali paesi abbiano concluso e applichino accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini dell’Unione, nonché accordi corrispondenti con l’Unione applicabili ai cittadini del Regno Unito.

L’articolo 32 dell’accordo relativo alle intese intercorse tra l’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, dall’accordo SEE e da altri accordi applicabili tra il Regno Unito e gli Stati EFTA-SEE in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea («accordo di separazione») stabilisce che le disposizioni della parte seconda, titolo III, dell’accordo di separazione si applicano ai cittadini dell’Unione a condizione che l’Unione abbia concluso e applichi accordi corrispondenti con il Regno Unito applicabili ai cittadini degli Stati EFTA-SEE, nonché accordi corrispondenti con gli Stati EFTA-SEE applicabili ai cittadini del Regno Unito.

È pertanto necessario fornire una tutela reciproca dei diritti di sicurezza sociale ai cittadini del Regno Unito, agli apolidi e ai rifugiati, nonché ai loro familiari e superstiti che, alla fine del periodo di transizione, come definito all’articolo 126 dell’accordo di recesso, si trovano o si sono trovati in una situazione transfrontaliera che coinvolge, nel contempo, una o più parti contraenti dell’accordo sullo SEE e il Regno Unito.

La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE4.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020 Per il Consiglio Il presidente M. Roth