Decisione di esecuzione (UE) 2020/2125 della Commissione del 16 dicembre 2020 che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1 bis,
Il regolamento (CE) n. 1007/2009 fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca. L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene. Al momento dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca devono essere accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 rilasciato da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione.
Con decisione C(2015) 52532, la Commissione ha riconosciuto il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca.
Alla luce delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1007/2009 dal regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione4, la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 72735, in aggiunta alla decisione C(2015) 5253.
Il 4 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto una lettera del ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del Nunavut, datata 22 aprile 2020, con la quale si chiedeva di modificare la denominazione del suo organismo riconosciuto per tener conto di una riorganizzazione interna al governo del Nunavut.
Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha chiesto di modificare la denominazione «ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut» in «governo del Nunavut».
Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha precisato che tale modifica della denominazione non comportava alcun cambiamento nella funzione e nel ruolo dell’organismo riconosciuto.
L’organismo «governo del Nunavut» soddisfa gli obblighi per gli organismi riconosciuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1 bis, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1007/2009 e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.
È pertanto opportuno riconoscere il «governo del Nunavut» come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’organismo «governo del Nunavut» è riconosciuto come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.
Art. 2
Le decisioni C(2015) 5253 e C(2015) 7273 sono abrogate.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen