Decisione di esecuzione (UE) 2021/98 della Commissione del 28 gennaio 2021 che non approva l’esbiotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l’esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7).
L’esbiotrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
L’11 gennaio 2017 l’autorità di valutazione competente della Germania, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).
In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia3, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Da tale parere risulta che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti esbiotrina potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, dato che la valutazione del rischio per la salute umana ha individuato rischi inaccettabili.
Tenuto conto del parere dell’Agenzia, la Commissione non ritiene opportuno approvare l’esbiotrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’esbiotrina (numero CE: non disponibile; numero CAS: 260359-57-7) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen