Decisione (UE) 2021/143 della Commissione del 5 febbraio 2021 che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
La convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito «la convenzione») è entrata in vigore il 1o gennaio 2010.
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.
È opportuno che la Commissione modifichi ogni anno l’allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell’UE e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o modificati.
L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen