diritto.io

Decisione (UE) 2021/143 della Commissione del 5 febbraio 2021 che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

La convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito «la convenzione») è entrata in vigore il 1o gennaio 2010.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.

È opportuno che la Commissione modifichi ogni anno l’allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell’UE e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o modificati.

L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen