Decisione (UE) 2021/156 della Commissione del 9 febbraio 2021 relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l’Unione. L’articolo 6 del trattato sull’Unione europea riconosce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione.
Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»).
Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato in seguito rinnovato, da ultimo con decisione (UE) 2016/835 della Commissione1 per un periodo di 5 anni che si conclude il 28 maggio 2021.
È opportuno rinnovare il mandato del GEE oltre tale data, per un periodo indeterminato, e nominare i nuovi membri, in conformità della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione («norme orizzontali»).
Il GEE dovrebbe continuare a fornire alla Commissione, su richiesta della stessa o di propria iniziativa e d’intesa con la Commissione, consulenze indipendenti a livello orizzontale su tutte le politiche e normative dell’Unione in cui le dimensioni etica, sociale e dei diritti fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie. La Commissione può richiamare l’attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.
I compiti del GEE sono essenziali per l’integrazione dei diritti e dei valori fondamentali nelle politiche dell’Unione in tutti i settori dell’innovazione scientifica e tecnologica. A tal fine, il GEE dovrebbe svolgere analisi approfondite e elaborare raccomandazioni specifiche sulle principali sfide etiche trasmesse mediante pareri e dichiarazioni.
Il GEE dovrebbe essere composto da esperti altamente qualificati e indipendenti, nominati a titolo personale, che agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Ai fini della selezione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di identificazione indipendente. La selezione dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi, a seguito di un invito aperto a presentare candidature.
Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del GEE.
È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare formalmente la decisione (UE) 2016/835 con effetto a decorrere dal 28 maggio 2021. Per quanto riguarda la necessità di rivedere le disposizioni relative alla procedura di selezione e alle spese per riunioni prima della scadenza del mandato di cui alla decisione (UE) 2016/835, queste disposizioni dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione,
DECIDE:
Art. 1 Oggetto
È istituito il Gruppo europeo sull’etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»).
Art. 2 Missione
Il GEE ha il compito di fornire alla Commissione, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri indipendenti su questioni in cui le dimensioni etica, sociale e dei diritti fondamentali si intersecano con lo sviluppo della scienza e delle nuove tecnologie espressi tramite il proprio presidente e concordati con il servizio competente della Commissione.
In particolare, il GEE:
a) individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie;
b) fornisce orientamenti essenziali per l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell’UE sotto forma di analisi e raccomandazioni trasmesse mediante pareri e dichiarazioni e incentrate sulla promozione del processo decisionale etico dell’Unione, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 3 Consultazione
La Commissione può consultare il GEE su qualsiasi aspetto relativo ai compiti di cui all’articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l’attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica. Il GEE può essere consultato da altri gruppi di esperti istituiti dalla Commissione su questioni relative ai compiti di cui all’articolo 2.
Art. 4 Composizione
1. Il gruppo è composto da un massimo di 15 membri.
2. I membri vantano competenze nei settori di cui all’articolo 2.
3. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale.
4. I membri agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Informano tempestivamente il servizio competente della Commissione, in seno alla direzione generale della Ricerca e dell’innovazione, in merito a qualsiasi conflitto di interessi che possa compromettere la loro indipendenza.
5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del GEE oppure che, secondo il servizio competente della Commissione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che danno le dimissioni non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e vengono sostituiti, per la durata rimanente del loro incarico, da una persona designata dalla/dal presidente della Commissione tra quelle presenti nell’elenco di riserva di cui all’articolo 5, paragrafo 7.
Art. 5 Procedura di selezione
1. La selezione dei membri del GEE è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe («il registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze richieste in relazione ai compiti da svolgere. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.
2. Le persone fisiche che presentano domanda di adesione sono tenute a dichiarare qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi. In particolare, il servizio responsabile della Commissione chiede loro di accludere alla candidatura una dichiarazione di interessi («DOI») basata sul modello standard di dichiarazione per i gruppi di esperti e un curriculum vitae aggiornato (CV). La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi opportunamente compilato è necessaria per potere essere nominati membri a titolo personale. La valutazione del conflitto di interessi è effettuata nel rispetto delle norme orizzontali.
3. I membri del GEE sono nominati dalla/dal presidente della Commissione, su proposta del membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE, tra specialisti competenti nei settori di cui all’articolo 2 che hanno risposto all’invito a presentare candidature.
4. Il processo di selezione avviene sotto la supervisione di un comitato di identificazione. In particolare, il comitato di identificazione assiste la Commissione nell’individuazione e nella selezione dei membri potenziali del GEE e nella valutazione della loro disponibilità e volontà a assumere tali funzioni. Il comitato di identificazione è composto da tre membri, nominati in base alla loro esperienza pertinente dal membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE e assistiti da un segretariato fornito dal servizio competente della Commissione. Il comitato di identificazione effettua una valutazione dei candidati ammissibili figuranti nell’elenco presentato dal servizio competente della Commissione sulla base di una valutazione iniziale di tutte le candidature alla luce dei criteri di selezione. Il comitato di identificazione presenta le sue raccomandazioni al membro della Commissione responsabile del servizio della Commissione che provvede alle mansioni di segreteria del GEE.
5. Nel selezionare i membri del GEE, il servizio competente della Commissione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e di genere, e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti del GEE di cui all’articolo 2, del tipo di competenza necessario e della risposta dei candidati all’invito a presentare candidature.
6. I membri sono nominati per un periodo massimo di tre anni. Essi rimangono in carica fino alla loro eventuale sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato. L’adesione al GEE è limitata a un massimo di tre mandati.
7. Il servizio competente della Commissione compila un elenco di riserva di candidati idonei che può essere utilizzato per nominare i sostituti dei membri. Il servizio competente della Commissione chiede il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva.
Art. 6 Presidenza
Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e uno o due vicepresidenti per una durata che non eccede quella del loro mandato.
Art. 7 Funzionamento
1. Il servizio responsabile della Commissione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell’organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.
2. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono chiedere di assistere alle riunioni del GEE e dei suoi sottogruppi.
3. Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal servizio responsabile della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica include i parametri dell’analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce un termine entro il quale tale parere deve essere formulato.
4. I pareri del GEE comprendono anche delle raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell’arte delle scienze e delle tecnologie interessate e su un’analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.
5. Il GEE opera collegialmente. Le procedure di lavoro, basate sul regolamento interno, cercano di garantire che tutti i membri possano svolgere un ruolo attivo nelle attività del gruppo. In linea di principio, il gruppo adotta i propri pareri e dichiarazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno votato contro o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare al parere o alla dichiarazione un documento che sintetizzi i motivi della loro posizione (come «parere di minoranza») unitamente al nome del membro o dei membri dissenzienti.
6. Ciascun parere è trasmesso alla/al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dalla/dal presidente. Ogni parere è immediatamente pubblicato e reso disponibile sul sito web del GEE ed è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la sua adozione da parte del GEE.
7. Il GEE si riunisce nei locali della Commissione, in videoconferenza o in modalità ibrida, secondo le modalità e il calendario fissati dal servizio della Commissione competente. Il GEE si riunisce tra quattro e sei volte nell’arco di un periodo di 12 mesi. D’intesa con il servizio responsabile della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.
8. Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il servizio competente della Commissione può avviare studi al fine di reperire tutte le informazioni scientifiche e tecniche necessarie e stabilire stretti legami con i rappresentanti dei vari organismi etici degli Stati membri e dei paesi terzi.
9. Il servizio responsabile della Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza per le tematiche di cui si occupa il GEE. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione interessati dalle tematiche di cui si occupa il gruppo.
10. Se, per motivi operativi, occorre fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, possono essere rese brevi dichiarazioni o effettuate altre forme di analisi seguite eventualmente da un’analisi più approfondita, sotto forma di parere, garantendo comunque il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi altro parere. Le dichiarazioni sono pubblicate e messe a disposizione sul sito internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d’intesa con il servizio responsabile della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.
11. Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D’intesa con il servizio competente della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le proprie delibere.
12. Il verbale delle discussioni relative a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal GEE è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
Art. 8 Sottogruppi
1. Il servizio competente della Commissione può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da esso definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al GEE. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
2. I membri dei sottogruppi che non sono membri del GEE sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, a norma dell’articolo 5 e delle norme orizzontali3.
Art. 9 Esperti invitati
1. Il servizio competente della Commissione può invitare esperti e rappresentanti di organizzazioni pertinenti con competenze o approcci specifici a partecipare ai lavori del GEE o dei suoi sottogruppi su una base ad hoc per uno scambio su un argomento all’ordine del giorno.
2. Il servizio competente della Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare ai lavori del GEE su una base ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l’ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie,
Art. 10 Regolamento interno
Su proposta del presidente, e d’intesa con il servizio responsabile della Commissione, il GEE adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno, basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, nel rispetto delle norme orizzontali.
Art. 11 Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del GEE e i membri dei sottogruppi, così come gli esperti invitati e i membri del comitato di identificazione, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/4434 e (UE, Euratom) 2015/4445. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.