Decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021 che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 [notificata con il numero C(2021) 843]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio1, in particolare l'articolo 92 ter, paragrafo 4,
Al fine di stabilire un quadro finanziario appropriato per le risorse REACT-EU, è necessario stabilirne la ripartizione per ciascuno Stato membro sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per il 2021.
L'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce i criteri e la metodologia per l'assegnazione delle risorse REACT-EU.
Prima di applicare il metodo di assegnazione relativo alle risorse REACT-EU per l'anno 2021, dovrebbe essere assegnato un importo pari a 100000000 EUR e 50000000 EUR, rispettivamente al Lussemburgo e a Malta, e un importo aggiuntivo specifico alle regioni ultraperiferiche, come indicato nell'allegato VII bis, punto 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per motivi di programmazione da parte degli Stati membri, la ripartizione specifica dovrebbe essere indicata in prezzi del 2018 per stabilire le risorse effettivamente disponibili al netto dell'importo destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e al sostegno alle spese amministrative. Per motivi di trasparenza, le ripartizioni dovrebbero essere espresse anche in prezzi correnti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 è stabilita nell'allegato.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2021 Per la Commissione Elisa Ferreira Membro della Commissione