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Decisione (PESC) 2021/257 del Consiglio del 18 febbraio 2021 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Oslo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

L’Unione dovrebbe operare per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.

La convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1o marzo 1999. Essa costituisce l’unico strumento internazionale globale che fornisce una risposta globale per porre fine alle sofferenze e alle vittime causate dalle mine antipersona, anche vietandone l’impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio e il trasferimento e assicurandone la distruzione, nonché l’assistenza alle vittime delle medesime. Dal 1o giugno 2013 tutti gli Stati membri sono parte della convenzione.

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/487/PESC1 a sostegno dell’universalizzazione ed attuazione della convenzione.

Il 3 dicembre 2009, alla seconda conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte della convenzione («Stati parti») hanno adottato il piano d’azione di Cartagena 2010-2014 relativo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti. Alla decima riunione degli Stati parte nel 2010 questi ultimi hanno adottato la direttiva impartita dagli Stati parte all’unità di supporto all’attuazione, in cui hanno convenuto di affidare all’unità di supporto all’attuazione (ISU) della convenzione il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parte riguardo all’universalizzazione e all’attuazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parte e di promuovere la comunicazione e la condivisione di informazioni sulla convenzione sia verso gli Stati che non sono parte della convenzione sia verso il pubblico. Alla 14a riunione degli Stati parte nel 2015, questi ultimi hanno adottato una decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU che fissa le condizioni alle quali l’ISU può intraprendere attività o progetti che non figurano nel suo bilancio annuale, anche su invito degli Stati parte o degli Stati che non sono parte della convenzione.

Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/700/PESC2 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Cartagena 2010-2014.

Il 27 giugno 2014, alla terza conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Maputo 2014-2019 con l’obiettivo di conseguire progressi rilevanti e sostenibili in materia di attuazione della convenzione durante il periodo 2014-2019 e hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano di voler raggiungere gli obiettivi della convenzione nella massima misura possibile entro il 2025.

Nelle conclusioni del 16 e 17 giugno 2014 alla terza conferenza di revisione della convenzione, il Consiglio ha ricordato l’unità dell’Unione nel perseguire gli obiettivi della convenzione e che l’Unione e i suoi Stati membri vantano una lunga storia di sostegno a proposito dello sminamento e della distruzione delle scorte di mine antipersona, nonché di assistenza alle vittime di queste ultime. Tali conclusioni ribadivano il fermo sostegno dell’Unione agli Stati parte nella loro opera di piena ed efficace attuazione della convenzione e il suo impegno a promuoverne l’universalizzazione, a fornire risorse per finanziare l’azione antimine e assistenza concreta e sostenibile alle vittime delle mine antipersona, alle loro famiglie e alle comunità.

Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/14283 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo 2014-2019.

Il 25 giugno 2019 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla posizione dell’UE sul rafforzamento del divieto di mine antipersona in vista della quarta conferenza di revisione della convenzione per la messa al bando delle mine antipersona, tenutasi a Oslo dal 25 al 29 novembre 2019. Secondo il Consiglio, a vent’anni dall’entrata in vigore della convenzione, essa costituisce un successo storico della diplomazia sul disarmo e un esempio di ciò che l’Unione sostiene: un ordine internazionale basato su regole, radicato nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, il Consiglio ha riconosciuto che gli obiettivi della convenzione non sono stati ancora pienamente raggiunti.

Alla quarta conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Oslo nel 2019, gli Stati parte hanno adottato il piano d’azione di Oslo 2020-2024. Il piano d’azione di Oslo 2020-2024 illustra le azioni che gli Stati parte dovrebbero intraprendere nel periodo dal 2020 al 2024 per sostenere l’attuazione della convenzione, sulla base dei risultati dei piani d’azione precedenti. Nell’ambito del suo mandato l’ISU sostiene gli Stati parte nell’attuazione dei loro obblighi previsti dalla convenzione e dei loro impegni conformemente al piano d’azione di Oslo 2020-2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione del piano d’azione di Oslo 2020-2024 («piano d’azione di Oslo») adottato dagli Stati parte in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:

  1. a) sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti relativi all’indagine e allo sminamento e all’educazione ai rischi posti dalle mine e alla riduzione di tali rischi del piano d’azione di Oslo;

  2. b) sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti del piano d’azione di Oslo relativi all’assistenza alle vittime;

  3. c) promuovere l’universalizzazione della convenzione e promuovere norme contro qualsiasi impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;

  4. d) sostenere gli sforzi degli Stati parte che conservano le mine antipersona per scopi consentiti per aumentare le capacità di comunicazione, provvedere affinché il numero di tali mine conservate non superi il numero minimo assolutamente necessario, nonché esplorare, ove possibile, alternative alle mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e ricerca;

  5. e) dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati parti che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l’assistenza a tali Stati, rafforzando al contempo il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni devono garantire un approccio inclusivo a tutti i livelli.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene i seguenti progetti:

  1. a) sostegno all’attuazione dell’articolo 5 della convenzione, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;

  2. b) sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;

  3. c) sostegno agli sforzi di universalizzazione e promozione delle norme della convenzione;

  4. d) sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e cooperazione e assistenza rafforzate;

  5. e) dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garantirne la visibilità, in particolare tramite sessioni informative annuali per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati e attraverso l’organizzazione di un evento di chiusura, sottolineando in tal modo il contributo dell’Unione all’attuazione della convenzione.

4. Una descrizione dettagliata delle misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è affidata all’ISU, rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).

3. L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 2658139 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare l’identità e la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

5. L’ISU attua i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.

Art. 4

L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dall’ISU. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l’accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias