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Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC1 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe.

È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2022. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per tre persone e un’entità figuranti in tale allegato e le informazioni sull’identità e i motivi relativi a due persone figuranti in detto allegato dovrebbero essere aggiornati. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II di tale decisione e la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’allegato II di detta decisione.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

  1. 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2022. 3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2022. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  2. 2) l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

  3. 3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias