Decisione (UE) 2021/416 del Consiglio del 22 febbraio 2021
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza1 («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 2011.
A norma dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto UE-Svizzera istituito dall’accordo («comitato misto») può modificare tramite decisione il capitolo III e gli allegati dell’accordo durante la sessione successiva o mediante scambio di lettere.
In conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, dell’accordo, qualora una decisione non possa essere adottata in modo tale da consentire un’applicazione contemporanea delle modifiche del’accordo e delle modifiche della normative dell’Unione, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all’approvazione delle parti contraenti sono applicate in via provvisoria, ove possibile a decorrere dal 15 marzo 2021, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti. Tale data coincide con l’introduzione della prima versione del sistema di controllo delle importazioni 2, al quale la Svizzera ha accettato di partecipare.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, per quanto riguarda la modifica del capitolo III, e degli allegati I e II, dell’accordo poiché la modifica vincolerà l’Unione,
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza, per quanto riguarda la modifica del capitolo III, e degli allegati I e II, dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto2.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles