diritto.io

Decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio del 25 febbraio 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1 relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 28 febbraio 2022.

Il titolo della decisione 2012/642/PESC e le motivazioni relative a nove persone fisiche e a tre persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato di tale decisione dovrebbero essere modificate. Dovrebbe essere aggiunta la data di inserimento nell’elenco relativa a tutte le persone fisiche incluse in tale allegato.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

  1. 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia»;

  2. 2) L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2022. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

  3. 3) L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2021 Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias