Decisione (UE) 2021/476 della Commissione del 16 marzo 2021 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per coperture dure [notificata con il numero C(2021) 1579] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ridotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
La decisione 2009/607/CE della Commissione2 ha stabilito i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti «coperture dure». Con decisione (UE) 2017/2076 della Commissione3 il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato al 30 giugno 2021.
Al fine di rispecchiare più compiutamente le migliori prassi del mercato per questo gruppo ampliato di prodotti e tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno stabilire una nuova serie di criteri per i «prodotti per coperture dure».
Il controllo dell’adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE4 del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l’attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all’Ecolabel, anche abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
In linea con queste conclusioni e previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti per «coperture dure» e ampliare l’ambito d’applicazione per includervi altri prodotti utilizzati per scopi primari analoghi, prodotti con gli stessi materiali e per i quali il mercato dimostra interesse.
Nel nuovo piano d’azione per l’economia circolare Per un’Europa più pulita e più competitiva5 adottato l’11 marzo 2020 si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che figureranno più sistematicamente tra i criteri per l’Ecolabel UE.
Una parte significativa dell’incidenza ambientale della produzione di pietre naturali e prodotti di calcestruzzo prefabbricato è associata a specifici soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento e per i quali esistono attualmente scarsi, se non nulli, incentivi diretti a conformarsi ai criteri del marchio Ecolabel UE. Previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno consentire l’assegnazione del marchio Ecolabel UE anche ai prodotti intermedi destinati alle imprese nel settore della pietra naturale (ad esempio, i blocchi di pietra da taglio estratti nelle cave) e nel settore del calcestruzzo prefabbricato (ad esempio, i leganti idraulici prodotti in forni o i cementi alternativi). Ciò faciliterà anche la valutazione e la verifica degli organismi competenti al momento della vendita di tali prodotti intermedi ai titolari di licenze Ecolabel UE.
Previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno introdurre criteri obbligatori e facoltativi, nonché un sistema di punteggio. Possono essere attributi punti in caso di conformità ai requisiti facoltativi o in funzione della misura in cui il richiedente supera la conformità a determinati requisiti obbligatori. Affinché possa avvalersi dell’Ecolabel UE, un prodotto deve sia rispettare tutti i requisiti obbligatori sia raggiungere un punteggio complessivo minimo.
Il sistema di attribuzione del punteggio offre un approccio più flessibile nell’assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti per coperture dure presenti sul mercato che hanno le migliori prestazioni ambientali, consente di applicare una maggiore ponderazione ai criteri associati agli impatti ambientali più significativi del prodotto e incoraggia e riconosce il costante miglioramento sotto il profilo ambientale dei titolari delle licenze.
I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti per coperture dure mirano in particolare a promuovere prodotti con un minore impatto ambientale durante il loro ciclo di vita, fabbricati utilizzando processi efficienti sul piano dei materiali e sotto il profilo energetico, con una riduzione delle emissioni nell’aria e una riduzione del consumo di acqua. Alla luce degli sforzi compiuti per la neutralità climatica e la decarbonizzazione dell’industria dell’Unione, sono stati stabiliti limiti alle emissioni di CO2 per i processi di combustione, inoltre l’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili e il calcolo dell’impronta di carbonio sono incentivati dall’attribuzione di punti. Per contribuire a facilitare la transizione verso un’economia più circolare, i criteri stabiliscono requisiti obbligatori sul riutilizzo dei rifiuti di processo e incentivano l’incorporazione di contenuto di materiale riciclato/secondario, come opportuno.
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e verifica per il gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.
Per motivi di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2009/607/CE.
Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti per coperture dure ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nella decisione 2009/607/CE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l’adozione della presente decisione, i produttori dovrebbero anche poter scegliere se presentare le domande in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/607/CE o presentarle in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. I marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti nella vecchia decisione possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2021 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione