diritto.io

Decisione (PESC) 2021/481 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999.

L’8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea sul regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e gli Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.

Il 2 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/3722, che ha designato quattro persone russe coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui arresti e detenzioni arbitrari, nonché nella diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione.

L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani perpetrati in varie parti del mondo, come le torture, le uccisioni extragiudiziali, le sparizioni forzate o il ricorso sistematico al lavoro forzato da parte di persone ed entità in Cina, nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), in Libia, in Eritrea, nel Sud Sudan e in Russia.

In tale contesto, 11 persone e quattro entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato della decisione (PESC) 2020/1999.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles