Decisione (PESC) 2021/483 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC1 relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
Il 22 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha condannato con la massima fermezza il colpo di Stato militare perpetrato in Myanmar/Birmania l’1 febbraio 2021. Ha chiesto la distensione della situazione di crisi attraverso la fine immediata dello stato di emergenza, il ripristino del governo civile legittimo e l’apertura del neoeletto parlamento.
Il Consiglio ha inoltre invitato le autorità militari a rilasciare il presidente, il consigliere di Stato e tutti coloro che sono stati detenuti o arrestati in relazione al colpo di Stato. Ha insistito sulla necessità di assicurare le telecomunicazioni senza restrizioni, di garantire le libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché l’accesso alle informazioni, e di rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani. Ha condannato la repressione militare e di polizia contro manifestanti pacifici, chiedendo nel contempo che le autorità esercitino la massima moderazione e che tutte le parti si astengano dalla violenza, in linea con il diritto internazionale.
Le conclusioni del Consiglio sottolineano la disponibilità dell’Unione ad adottare misure restrittive in risposta al colpo di Stato militare.
Il 28 febbraio 2021, a seguito della violenta repressione nei confronti delle proteste pacifiche in tutto il paese, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha condannato la brutale repressione e invitato le autorità militari a interrompere immediatamente il ricorso alla forza nei confronti dei civili e a consentire alla popolazione di esercitare il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di riunione.
In tale contesto, e in considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che 11 persone siano inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2013/184/PESC.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2013/184/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione 2013/184/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles