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Decisione di esecuzione (UE) 2021/586 della Commissione del 12 aprile 2021 recante modifica della decisione 2007/330/CE che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti per quanto riguarda lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) [notificata con il numero C(2021) 2386] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 9,

In attesa della riunificazione di Cipro, l’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione sospende l’applicazione dell’acquis nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

Al fine di proteggere la salute pubblica e la salute animale, il regolamento (CE) n. 866/2004 vieta che gli animali vivi o i prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione attraversino la linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo.

L’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 precisa che la Commissione può revocare tale divieto relativamente ad animali vivi o prodotti di origine animale soggetti a requisiti veterinari dell’Unione adottando, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio2, decisioni che stabiliscano le condizioni applicabili agli scambi.

La decisione 2007/330/CE della Commissione3 revoca i divieti relativi alla circolazione di prodotti di origine animale per il pesce fresco e per il miele destinato al consumo umano, a condizione che tali prodotti soddisfino le condizioni di cui, rispettivamente, agli allegati I e II di tale decisione.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della Commissione4 ha iscritto un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda lo «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) («il prodotto»).

Tale denominazione di origine protetta copre l’intera isola di Cipro, comprese le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. In attesa della riunificazione di Cipro è pertanto opportuno revocare il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004, consentire l’attraversamento da parte del prodotto della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo nonché stabilire le condizioni per gli scambi del prodotto.

È necessario provvedere a che la salute pubblica e la salute animale non siano compromesse dalla revoca del divieto relativo al prodotto e occorre inoltre garantire la sicurezza alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione5 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Di conseguenza gli scambi dei prodotti dovrebbero essere soggetti a determinate condizioni.

Poiché l’acquis è sospeso in talune zone della zona geografica ammissibile di produzione della DOP «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» e in attesa della riunificazione di Cipro è opportuno addivenire a un accordo funzionale temporaneo al fine di garantire che i controlli dell’Unione in materia di salute animale e di salute pubblica siano eseguiti in modo efficiente in tutta l’isola di Cipro.

A tal fine è auspicabile che la Repubblica di Cipro, applicando procedure analoghe a quelle di cui al titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio6, deleghi a un organismo delegato i poteri necessari per effettuare tutte le ispezioni e i controlli per quanto riguarda l’attraversamento della linea di confine da parte del prodotto. I controlli effettuati da tale organismo delegato dovrebbero limitarsi alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell’Unione in materia di salute pubblica e di salute animale applicabili al prodotto.

L’organismo delegato dovrebbe riferire al governo della Repubblica di Cipro. La Camera di commercio turco-cipriota dovrebbe ricevere una copia delle relazioni redatte dall’organismo delegato.

È opportuno aggiungere alla decisione 2007/330/CE un apposito allegato relativo al prodotto che specifichi le pertinenti condizioni necessarie per garantire che il prodotto rispetti tutte le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di tutela della salute pubblica e della salute animale.

La prima delle suddette condizioni che andrebbe soddisfatta è che lo stato zoosanitario sia stato valutato favorevolmente in conformità di norme concordate a livello internazionale dell’Organizzazione mondiale per la salute animale per tutte le malattie potenzialmente trasmissibili attraverso gli scambi del prodotto. In assenza di tali norme concordate a livello internazionale, la determinazione dovrebbe essere effettuata conformemente ai pertinenti criteri applicabili ai sensi del diritto dell’Unione. È previsto che lo stato zoosanitario delle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo sia valutato mediante una decisione della Commissione. In linea con la situazione zoosanitaria saranno presi in considerazione i trattamenti alternativi che figurano nell’attestato di sanità animale di cui all’allegato, compreso il trattamento di cui al regolamento di esecuzione della Commissione. Una volta che lo stato zoosanitario è stato valutato favorevolmente, un’ulteriore condizione da soddisfare dovrebbe essere l’esistenza di un programma annuale per il monitoraggio dei residui, che dovrebbe essere elaborato dall’organismo delegato. È previsto che la Commissione approvi tale programma ogni anno mediante una decisione.

In attesa della riunificazione di Cipro è possibile istituire, con l’assistenza della Commissione, un gruppo di lavoro composto pariteticamente da rappresentanti della comunità greco-cipriota e della comunità turco-cipriota e presieduto da un rappresentante della Commissione che si riunisca periodicamente per esaminare il funzionamento del sistema di ispezione del prodotto istituito dalla presente decisione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/330/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2007/330/CE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 per quanto riguarda l’attraversamento da parte dei prodotti di origine animale della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo, non si applica più ai prodotti di origine animale figuranti negli allegati I, II e III della presente decisione.»;

  2. 2) il testo che figura nell’allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2021 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione