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Decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione del 29 aprile 2021 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

Il principio attivo fluoruro di solforile è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 e, a norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 giugno 2017 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.

Il 14 febbraio 2018 l’autorità di valutazione competente della Svezia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

Dato che l’autorità competente sta svolgendo una valutazione completa della domanda, a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente.

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/14793 la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 30 giugno 2021, che corrisponde alla data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi della direttiva 2009/84/CE4 della Commissione, al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda. Tuttavia, l’autorità di valutazione competente non ha tuttora completato l’esame e non ha ancora trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 18 febbraio 2020 l’autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari per effettuare la valutazione e ha fissato al 31 marzo 2022 il termine per la trasmissione delle stesse.

Di conseguenza, è probabile che l’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento dell’esame della domanda.

In considerazione del tempo necessario per il completamento della valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 31 dicembre 2023.

Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, il fluoruro di solforile rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 è posticipata al 31 dicembre 2023.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen