Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 182, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
Conformemente all’articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione («Orizzonte Europa»), istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio4, deve essere attuato mediante programmi specifici che ne precisino le modalità di realizzazione, ne fissino la durata e prevedano i mezzi ritenuti necessari.
Il regolamento (UE) 2021/695 stabilisce l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici di Orizzonte Europa, la struttura e le linee generali delle attività da svolgere, mentre il presente programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa R&I («programma specifico») dovrebbe definire gli obiettivi operativi e le attività specifiche delle varie parti di Orizzonte Europa. Le disposizioni relative all’attuazione contenute nel regolamento (UE) 2021/695 si applicano pienamente al programma specifico, comprese quelle relative ai principi etici.
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del programma specifico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell’adozione dei programmi di lavoro per l’attuazione del programma specifico. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) istituito dalla decisione 96/282/Euratom della Commissione6 è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette non nucleari del JRC.
Il programma specifico riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e riflette l’importanza di lottare contro tale fenomeno, in conformità dell’impegno dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici7 («accordo di Parigi») e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Di conseguenza, il programma specifico dovrebbe contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. L’integrazione delle questioni climatiche dovrebbe riflettersi adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell’innovazione (R&I) e si applica in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Le azioni nel quadro del programma specifico dovrebbero destinare almeno il 35 % della dotazione finanziaria complessiva del programma specifico agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate durante la preparazione e l’attuazione del programma specifico e rivalutate nell’ambito delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti. Si dovrebbe considerare con attenzione la situazione delle zone carbonifere e ad alta intensità di carbonio dell’Unione che sono in transizione.
Le azioni del programma specifico dovrebbero affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimale, promuovere gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, possedere un chiaro valore aggiunto europeo e garantire il rendimento pubblico degli investimenti.
Tenuto conto dell’importante contributo che la R&I dovrebbe apportare per affrontare le sfide in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia, e per cogliere le corrispondenti opportunità offerte dalla R&I in stretta sinergia con la politica agricola comune, le relative azioni nel quadro del programma specifico dovrebbero ricevere un sostegno pari a 8952000000 EUR a prezzi correnti per il polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente» nel periodo 2021-2027.
Per completare il mercato unico digitale e cogliere le crescenti opportunità offerte dalla convergenza delle tecnologie digitali e fisiche è necessario aumentare gli investimenti. Orizzonte Europa dovrebbe contribuire a questi sforzi con un notevole aumento della spesa per le principali attività di R&I nel settore digitale rispetto al programma quadro Orizzonte 20208 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9 (Orizzonte 2020). Ciò dovrebbe consentire all’Europa di restare in prima linea a livello mondiale nel campo della R&I nel settore digitale.
I tipi di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi della presente decisione dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP 2021-2027, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021.
È opportuno coinvolgere tempestivamente gli Stati membri nel processo di definizione delle missioni.
È opportuno, pertanto, abrogare la decisione (UE) 2013/743/UE del Consiglio10,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles