Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 1, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Rientra tra gli obiettivi dell’Unione quello di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca (SER) nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente e di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell’Unione, che in ultima istanza mirano a promuovere la pace, i valori dell’Unione e il benessere dei suoi popoli.
Al fine di produrre un impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale in vista di tale obiettivo generale e di massimizzare il valore aggiunto degli investimenti dell’Unione in R&I, l’Unione dovrebbe investire in R&I attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («programma»). Il programma dovrebbe sostenere la creazione, la migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di alta qualità e di tecnologie di alta qualità nell’Unione, attirare talenti a tutti i livelli e contribuire a impegnare pienamente il bacino di talenti dell’Unione, facilitare i rapporti di collaborazione e rafforzare l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione, sostenere e potenziare l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell’economia dell’Unione, in particolare tra le piccole e medie imprese (PMI), e nella società, affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals — SDG), creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica, promuovere la competitività industriale e accrescere la capacità di attrazione dell’Unione nel settore della R&I. Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, nonché la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, e ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l’impatto nell’ambito di un SER rafforzato.
È opportuno istituire il programma per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio4, fatti salvi i termini stabiliti nel regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio5.
Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.
In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma e nel rispetto del principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l’altro, i rapporti di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I.
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici dell’Unione, le attività sostenute nell’ambito del presente programma dovrebbero, se del caso, sfruttare e ispirare una normativa favorevole all’innovazione, in linea con il principio di innovazione, che fornisca sostegno affinché il cospicuo capitale di conoscenze dell’Unione si trasformi più rapidamente e più intensamente in innovazione.
I concetti di «scienza aperta», «innovazione aperta» e «apertura al mondo» dovrebbero assicurare l’eccellenza e l’impatto degli investimenti dell’Unione nella R&I, salvaguardando nel contempo gli interessi dell’Unione.
La scienza aperta, incluso l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, nonché la diffusione e lo sfruttamento ottimali delle conoscenze offrono la possibilità di migliorare la qualità, l’impatto e i benefici della scienza. Sono anche in grado di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più facilmente comprese dalla società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno stabilire disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares. Analogamente, è opportuno garantire che i beneficiari offrano l’accesso aperto ai dati della ricerca secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», garantendo nel contempo la possibilità di deroghe che tengano conto dei legittimi interessi dei beneficiari. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati della ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR» — Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), in particolare tramite l’integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta (European Open Science Cloud — EOSC) e dall’infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta. La reciprocità nella scienza aperta dovrebbe essere incoraggiata in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi.
I beneficiari del programma, in particolare le PMI, devono essere incoraggiati ad avvalersi dei pertinenti strumenti dell’Unione esistenti, come l’helpdesk europeo per la PI, che aiuta le PMI e altri partecipanti del programma sia a tutelare che a far rispettare i loro diritti di proprietà intellettuale (PI).
L’ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività sostenute in tutta l’Unione, incoraggiando la partecipazione basata sull’eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, e mediante la cooperazione internazionale, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), gli SDG e l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici6 («accordo di Parigi»). L’attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento degli SDG e l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 per conseguire le sue tre dimensioni — economica, sociale e ambientale — in modo coerente e integrato.
Le attività sostenute nell’ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi, delle priorità e degli impegni internazionali dell’Unione.
Il programma dovrebbe trarre vantaggio dalla complementarità con le pertinenti tabelle di marcia e strategie europee esistenti in materia di R&I, nonché con gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), se del caso, a condizione che le connesse esigenze in termini di R&I siano individuate nella pianificazione strategica del programma.
Il programma dovrebbe garantire la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico.
Il programma dovrebbe sostenere le attività di R&I nel settore delle scienze sociali e umane, il che comporta il miglioramento delle conoscenze scientifiche in questo settore e il ricorso a conoscenze e progressi raggiunti nelle scienze sociali e umane al fine di accrescere l’impatto economico e sociale del programma. Nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» le scienze sociali e umane dovrebbero essere pienamente integrate in tutti i poli tematici. Oltre alla promozione delle scienze sociali e umane all’interno dei progetti, la loro integrazione dovrebbe essere sostenuta anche tramite l’inclusione, ove opportuno, di esperti esterni indipendenti provenienti dal settore delle scienze sociali e umane in seno ai comitati di esperti e ai comitati di valutazione, nonché tramite la tempestiva sorveglianza e la rendicontazione in materia di scienze sociali e umane nel quadro delle azioni di ricerca finanziate. In particolare, il livello di integrazione delle scienze sociali e umane dovrebbe essere monitorato in tutto il programma.
Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra ricerca, da un lato, e innovazione, dall’altro, come pure tra i finanziamenti «dal basso verso l’alto» (basati sull’iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e «dall’alto verso il basso» (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di R&I che vi partecipano in tutta l’Unione, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite nonché degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell’approccio per le diverse parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici del programma.
Il bilancio complessivo per la componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» del programma dovrebbe essere pari almeno al 3,3 % del bilancio complessivo del programma e dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici stabiliti nei paesi oggetto dell’ampliamento.
Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l’eccellenza della R&I nei paesi ammissibili, ad esempio attraverso il sostegno alla formazione per migliorare le competenze di gestione in materia di R&I, la concessione di premi, il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di R&I, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall’Unione. Per poter presentare domanda di finanziamento nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» del programma, i richiedenti devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I.
Dovrebbe essere possibile applicare una procedura di «Corsia veloce per la R&I», in cui i tempi per la concessione delle sovvenzioni non dovrebbero superare i sei mesi, al fine di consentire un accesso più rapido e «dal basso verso l’alto» ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che comprendano azioni che vanno dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.
Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della R&I, in particolare nel quadro di progetti collaborativi e di missioni e partenariati europei, se del caso. La ricerca fondamentale è un elemento essenziale e una condizione importante per incrementare la capacità dell’Unione di attirare i migliori scienziati affinché diventi un polo di eccellenza a livello mondiale. Nel programma è opportuno garantire l’equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. Unitamente all’innovazione, tale equilibrio favorirà la competitività economica, la crescita e l’occupazione nell’Unione.
È provato che l’inclusione della diversità, in tutti i sensi, è fondamentale per la qualità della ricerca scientifica, dal momento che la scienza trae vantaggio dalla diversità. La diversità e l’inclusività contribuiscono all’eccellenza nella R&I collaborativa: la collaborazione tra discipline, settori e in tutto il SER consente una ricerca migliore e proposte di progetti di qualità più elevata, può tradursi in tassi più alti di adozione nella società e può promuovere i benefici dell’innovazione, facendo così progredire l’Europa.
Per massimizzare l’impatto del programma, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari quali elementi fondamentali per compiere importanti progressi scientifici.
Le attività di ricerca svolte nell’ambito del pilastro «Scienza di eccellenza» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche e promuovere l’eccellenza scientifica. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l’accento sulla capacità di attirare nuovi talenti nel campo della R&I e ricercatori all’inizio della carriera, rafforzando al contempo il SER, evitando la fuga di cervelli e promuovendone la circolazione.
Il programma dovrebbe aiutare l’Unione e i suoi Stati membri ad attirare i migliori cervelli e le migliori competenze, tenendo in considerazione la realtà della fortissima concorrenza internazionale.
Il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di R&I, al fine di ottenere la massima integrazione tra le rispettive aree tematiche e garantire al contempo livelli di impatto per l’Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Ciò incoraggerebbe la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera ai fini degli SDG, seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, oltre alla competitività delle industrie dell’Unione. L’organizzazione di iniziative di grande ambizione e di ampia portata sotto forma di missioni di R&I consentirebbe al programma di avere un impatto trasformativo e sistemico per la società a sostegno degli SDG, anche attraverso la cooperazione internazionale e la diplomazia scientifica. Le attività nell’ambito di questo pilastro dovrebbero coprire l’intera gamma di attività di R&I per garantire che l’Unione rimanga all’avanguardia nelle priorità definite a livello strategico.
Il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva» dovrebbe contribuire in modo sostanziale alla ricerca relativa ai settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale dell’Unione, consentendo in particolare la creazione di uno spazio collaborativo per il patrimonio culturale europeo.
Il pieno e tempestivo coinvolgimento nel programma dell’industria di tutti i tipi, dai singoli imprenditori alle PMI fino alle imprese di grandi dimensioni, contribuirebbe in modo sostanziale alla realizzazione degli obiettivi del programma, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili nell’Unione. Tale impegno da parte dell’industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 (Orizzonte 2020).
Le azioni nell’ambito del programma fornirebbero contributi importanti per sbloccare il potenziale dei settori strategici dell’Unione, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale dell’Unione.
Le consultazioni di molteplici portatori di interessi, anche della società civile e dell’industria, dovrebbero contribuire all’individuazione delle prospettive e delle priorità tramite la pianificazione strategica. Ciò dovrebbe tradursi nell’elaborazione periodica di piani strategici di R&I adottati mediante atti di esecuzione per preparare il contenuto dei programmi di lavoro.
Ai fini del finanziamento di una particolare azione, il programma di lavoro dovrebbe tener conto dell’esito di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell’innovazione a livello nazionale, dell’Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società.
È importante sostenere l’industria dell’Unione perché possa rimanere o diventare leader mondiale nel campo dell’innovazione, della digitalizzazione e della neutralità climatica, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l’attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimale, promuovere gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, possedere un chiaro valore aggiunto europeo nonché garantire il rendimento pubblico degli investimenti. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, al fine di incentivare l’innovazione e di evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
È opportuno che il programma sostenga la R&I in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall’OCSE e da Eurostat, che adotta un ampio approccio comprendente l’innovazione sociale e il design. Come in Orizzonte 2020, nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level — TRL). Non si dovrebbero attribuire sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro dovrebbe poter consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali relativamente a un determinato invito nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea».
Il programma dovrebbe contribuire agli obiettivi spaziali a un livello di spesa almeno commisurato proporzionalmente a quello di Orizzonte 2020.
La comunicazione della Commissione dell’11 gennaio 2018 intitolata «Valutazione intermedia di Orizzonte 2020: massimizzare l’impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell’UE», la risoluzione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro8 e le conclusioni del Consiglio del 1o dicembre 2017 dal titolo «Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro» hanno fornito una serie di raccomandazioni per il programma, anche per le norme di partecipazione e diffusione. Tali raccomandazioni sono basate sugli insegnamenti tratti da Orizzonte 2020 e sui contributi forniti dalle istituzioni dell’Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni comprendono la proposta di misure per promuovere la circolazione dei cervelli e facilitare l’apertura delle reti di R&I a investire in modo più ambizioso al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l’impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell’Unione per la R&I in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, un coinvolgimento dei cittadini totale, ben informato e tempestivo e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell’Unione al fine di utilizzare appieno il potenziale di R&I, comprese le infrastrutture di ricerca in tutta l’Unione, per esempio semplificando la gamma di iniziative di partenariato europeo e dei sistemi di cofinanziamento; di sviluppare maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare superando una logica di intervento non complementare e la complessità dei vari finanziamenti e altri regolamenti, anche con l’obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l’Unione; di irrobustire la cooperazione internazionale e rafforzare l’apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione di Orizzonte 2020.
Data la particolare attenzione che occorre prestare al coordinamento e alla complementarità tra le diverse politiche dell’Unione, il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell’Unione, dalla loro concezione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, alla sorveglianza, all’audit e alla governance del progetto. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività di R&I, le sinergie dovrebbero consentire di armonizzare il più possibile le norme, anche in materia di ammissibilità dei costi. Allo scopo di evitare duplicazioni o sovrapposizioni, aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’Unione e di ridurre gli oneri amministrativi per i richiedenti e i beneficiari, dovrebbe essere possibile promuovere sinergie, in particolare mediante finanziamenti alternativi, combinati, cumulativi e tramite il trasferimento di risorse.
In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 ed entro i limiti delle risorse da esso assegnate, è opportuno attuare misure per la ripresa e la resilienza nell’ambito del programma al fine di affrontare le conseguenze senza precedenti della crisi COVID-19. Tali risorse supplementari dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dal regolamento (UE) 2020/2094. Esse dovrebbero essere assegnate esclusivamente ad azioni di R&I volte a far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, in particolare le conseguenze economiche, sociali e relative alla società nel suo insieme.
Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici e agli impegni dell’Unione, dovrebbe essere possibile stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l’industria, le PMI, le università, le organizzazioni di ricerca, i portatori di interessi in ambito R&I, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le organizzazioni non governative (ONG) che sostengono e/o svolgono attività di R&I, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.
Dovrebbe essere possibile, a seconda della decisione dello Stato membro, che i contributi dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano considerati un contributo dello Stato membro partecipante a partenariati europei nell’ambito del programma. Tale possibilità, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare la necessità di rispettare tutte le disposizioni applicabili a tali contributi stabilite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi, al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027») e nei regolamenti specifici di ciascun fondo.
Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi di R&I e a investimenti transfrontalieri in R&I che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l’Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici.
Le Iniziative faro delle tecnologie emergenti e future (TEF) si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti che apportano vantaggi alla società in uno sforzo congiunto e coordinato dell’Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF Graphene, Human Brain Project e Quantum Technologies, sostenute nell’ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell’ambito del programma attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell’ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno la pianificazione strategica nell’ambito del programma e informare i lavori sulle missioni, sui partenariati europei cofinanziati e/o coprogrammati e sui periodici inviti a presentare proposte.
Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e assistenza tecnica per politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell’Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.
È opportuno che il pilastro «Europa innovativa» stabilisca una serie di misure per la fornitura di sostegno integrato al fine di rispondere alle esigenze degli imprenditori e dell’imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni pionieristiche in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l’autonomia strategica dell’Unione preservando al tempo stesso un’economia aperta. Esso dovrebbe offrire uno sportello unico al fine di attirare e sostenere tutti i tipi di innovatori e di imprese innovative — ad esempio le PMI, comprese start-up, e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — con potenziale di espansione a livello di Unione e internazionale. Il pilastro dovrebbe offrire sovvenzioni e co-investimenti flessibili e in tempi rapidi, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l’innovazione (CEI). Il pilastro dovrebbe inoltre sostenere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (European Institute of Innovation and Technology — EIT) e gli ecosistemi europei dell’innovazione in generale, in particolare tramite partenariati europei con gli attori nazionali e regionali che sostengono l’innovazione.
Ai fini del presente regolamento, in particolare ai fini delle attività svolte nell’ambito del CEI, per start-up si dovrebbe intendere una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita, comprese quelle che sono create come spin-off di attività di ricerca universitarie, che punta a soluzioni innovative e modelli commerciali scalabili ed è autonoma ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione9; per «impresa a media capitalizzazione» si dovrebbe intendere un’impresa che non è una PMI e che ha tra 250 e 3000 dipendenti, calcolati conformemente al titolo I, articoli da 3 a 6, dell’allegato di detta raccomandazione; per «piccola impresa a media capitalizzazione» si dovrebbe intendere un’impresa a media capitalizzazione con un massimo di 499 dipendenti.
Gli obiettivi strategici del programma devono essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio del programma InvestEU, promuovendo in tal modo le sinergie tra i due programmi.
Il CEI, insieme ad altre componenti del programma, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalle innovazioni incrementali a quelle pionieristiche e dirompenti, puntando in particolare alle innovazioni creatrici di mercati. Utilizzando i propri strumenti Apripista (Pathfinder) e Acceleratore (Accelerator), il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, tra cui innovazioni di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, dirompenti e a contenuto estremamente avanzato (deep-tech) che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercati. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare l’attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare l’azione di diffusione sul mercato.
L’Acceleratore è inteso a colmare la «valle della morte» che separa la ricerca, la precommercializzazione di massa e l’espansione delle imprese. L’Acceleratore fornirà sostegno a operazioni ad alto potenziale che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o commerciali tali per cui non sono ancora considerate idonee al finanziamento bancario e, quindi, non sono in grado di mobilitare investimenti significativi da parte del mercato, integrando in tal modo il programma InvestEU.
In stretta sinergia con il programma InvestEU, l’Acceleratore, nelle sue modalità di finanziamento misto e di sostegno finanziario di capitale, dovrebbe finanziare progetti condotti da PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione, che non sono ancora in grado di generare entrate o che non sono ancora redditizie o che non sono ancora in grado di attirare investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano di attività dei rispettivi progetti. Tali soggetti ammissibili sarebbero considerati non idonei al finanziamento bancario, sebbene una parte delle loro necessità di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, una società di gestione di patrimoni familiari (family office), un fondo di capitale di rischio, un investitore informale (business angel). In tal modo, l’Acceleratore è inteso a superare un fallimento del mercato e finanziare soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento bancario impegnati nella realizzazione di progetti di innovazione pionieristica creatrice di mercato. Una volta divenuti idonei al finanziamento bancario, in una fase successiva del proprio sviluppo tali progetti potrebbero essere finanziati nell’ambito del programma InvestEU.
Mentre il bilancio dell’Acceleratore dovrebbe essere distribuito mediante finanziamento misto, ai fini dell’articolo 48, il suo sostegno sotto forma di sole sovvenzioni alle PMI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello previsto nell’ambito del bilancio dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020.
L’EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) e ampliando il proprio sistema di innovazione regionale, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che affrontano le sfide globali. Ciò dovrebbe essere ottenuto promuovendo l’integrazione dell’innovazione, della ricerca, dell’istruzione superiore e dell’imprenditorialità. Conformemente a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia («regolamento EIT») e alla propria agenda strategica di innovazione di cui a una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027, l’EIT dovrebbe promuovere l’innovazione mediante le sue attività e intensificare significativamente il suo sostegno all’integrazione dell’istruzione superiore nell’ecosistema di innovazione, in particolare promuovendo l’educazione imprenditoriale, incoraggiando una solida collaborazione non disciplinare tra l’industria e il mondo accademico e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide globali, tra cui le competenze avanzate in materia di digitale e di innovazione. I regimi di sostegno messi a disposizione dall’EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell’EIT dovrebbero disporre di un accesso semplificato, e quindi più rapido, alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi di innovazione, l’EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro «Europa innovativa», ma dovrebbe altresì sostenere gli altri pilastri, se del caso. È opportuno evitare inutili duplicazioni tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati europei.
Dovrebbe essere garantita e mantenuta la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato, dal momento che costituisce un requisito fondamentale per favorire la proliferazione di tutti i tipi di innovazione, comprese le innovazioni pionieristiche, dirompenti e di tipo incrementale, consentendo così in particolare a un gran numero di piccoli e medi innovatori di sviluppare la loro capacità di R&I, cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato.
Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base degli interessi dell’Unione, dei vantaggi reciproci, degli impegni internazionali, della diplomazia scientifica e, per quanto possibile, della reciprocità. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare, dell’Unione, l’eccellenza nella R&I, la capacità di attrazione e di trattenere i migliori talenti nonché la competitività economica e industriale, ad affrontare le sfide globali, tra cui gli SDG seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e a sostenere le politiche esterne dell’Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull’apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie alla opportuna ammissibilità ai finanziamenti di soggetti stabiliti in paesi a basso e medio reddito. L’Unione dovrebbe mirare a concludere accordi di cooperazione internazionale nel settore della R&I con paesi terzi. In parallelo, andrebbe promossa l’associazione di paesi terzi al programma, in particolare alle sue parti collaborative, in conformità degli accordi di associazione e con una particolare attenzione al valore aggiunto per l’Unione. Nell’assegnare i contributi finanziari dei paesi associati al programma, la Commissione dovrebbe tenere conto del livello di partecipazione dei soggetti giuridici di tali paesi terzi alle diverse parti del programma.
Nell’intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno di tutti gli attori sociali, come i cittadini e le organizzazioni della società civile, a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi, contenuti e attraverso processi di ricerca e innovazione responsabili (Responsible Research and Innovation — RRI) che rispondano alle preoccupazioni, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l’educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Ciò dovrebbe essere realizzato in modo trasversale nell’ambito del programma e tramite attività specifiche nella parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER ». Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della R&I andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un’innovazione sostenibile di nuova qualità. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nei progetti sostenuti.
Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche quali individuate nell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 intitolata «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», accolta con favore dal Consiglio.
È opportuno che le attività sviluppate nell’ambito del programma mirino a eliminare i pregiudizi e le disparità di genere, a migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata e a promuovere la parità tra donne e uomini nel settore della R&I, compreso il principio della parità di retribuzione senza discriminazione fondata sul sesso, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione europea (TUE) e agli articoli 8 e 157 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nei contenuti della R&I e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Inoltre le attività nel quadro del programma dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità e la diversità in tutti gli aspetti della R&I relativamente a età, disabilità, razza ed etnia, religione o credo, e orientamento sessuale.
Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno che le disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell’Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa siano stabilite nel quadro del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo, il Consiglio10 («Fondo europeo per la difesa»), che stabilisce le norme di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le attività da svolgere nell’ambito del Fondo europeo per la difesa dovrebbero riguardare esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, mentre le attività svolte nell’ambito del programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio11 («programma specifico») e dell’EIT dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni civili. È opportuno evitare duplicazioni inutili.
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie12. La dotazione finanziaria comprende un importo di 580000000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 e per l’EIT, in linea con la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 16 dicembre 2020 sul rafforzamento di programmi specifici e l’adeguamento degli atti di base13 .
Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio14 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.
A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP per il periodo 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio 2021, anche se sono stati attuati e sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
È opportuno perseguire costantemente nell’ambito dell’intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti così da imporre un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di pubblicare una versione ridotta degli orientamenti.
Per completare il mercato unico digitale e cogliere le crescenti opportunità offerte dalla convergenza delle tecnologie digitali e fisiche è necessario aumentare gli investimenti. Il programma dovrebbe contribuire a questi sforzi con un notevole aumento della spesa per le principali attività di R&I nel settore digitale rispetto a Orizzonte 202015. Ciò dovrebbe consentire all’Europa di restare in prima linea a livello mondiale nel campo della R&I nel settore digitale.
È opportuno dare priorità alla ricerca quantistica nell’ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio» del pilastro II, dato il suo ruolo cruciale nella transizione digitale, in particolare mediante il rafforzamento della leadership e dell’eccellenza scientifiche europee nelle tecnologie quantistiche, consentendo di conseguire il bilancio previsto fissato nel 2018.
In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9517, (Euratom, CE) n. 2185/9618 e (UE) 2017/193919 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio20. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.
I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo21, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
A norma dell’articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio22, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.
In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»23 del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma, l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato V per quanto concerne gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e al fine di stabilire valori di base e obiettivi come pure di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
La coerenza e le sinergie tra il programma e il programma spaziale dell’Unione promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo, rafforzeranno l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest’ultimo in un contesto sicuro e potenzieranno il ruolo dell’Europa quale attore globale. L’eccellenza della ricerca, le soluzioni pionieristiche e gli utilizzatori a valle nell’ambito del programma saranno sostenuti da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale dell’Unione.
La coerenza e le sinergie tra il programma e Erasmus+ promuoveranno la diffusione dei risultati della ricerca attraverso attività di formazione, diffonderanno lo spirito di innovazione nel sistema dell’istruzione e garantiranno che le attività di istruzione e formazione siano fondate sulle attività di R&I più aggiornate. A tale proposito, in seguito alle azioni pilota sulle università europee avviate nell’ambito di Erasmus+ nel periodo 2014-2020, il programma integrerà, se del caso, in modo sinergico il sostegno fornito da Erasmus+ alle università europee.
Al fine di aumentare l’impatto del programma nell’affrontare le priorità dell’Unione, è opportuno incoraggiare e ricercare sinergie con i programmi e gli strumenti volti a rispondere alle esigenze emergenti dell’Unione, compresi il meccanismo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il programma «UE per la salute» (EU4Health).
Le norme di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi nonché nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020 effettuata con l’assistenza di esperti esterni indipendenti.
Le norme comuni nell’ambito dell’intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l’EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell’articolo 187 TFUE e la partecipazione a programmi avviati da Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE. L’adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma è opportuno limitare le deroghe ai casi in cui queste siano strettamente necessarie e debitamente giustificate.
Le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti decisioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 201324, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell’integrità della ricerca. È opportuno tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e dal Garante europeo della protezione dei dati. Anche l’articolo 13 TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle attività di ricerca e l’impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l’obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.
Al fine di garantire l’eccellenza scientifica e in linea con l’articolo 13 della Carta, il programma dovrebbe promuovere il rispetto della libertà accademica in tutti i paesi che beneficiano dei relativi fondi.
Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali, sulla base dei vantaggi reciproci e degli interessi dell’Unione. L’attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, dovrebbe essere possibile limitare la partecipazione ad azioni specifiche del programma ai soggetti giuridici stabiliti solo negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta a quelli stabiliti negli Stati membri. Qualsiasi esclusione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione o in paesi associati controllati direttamente o indirettamente da paesi terzi non associati o da soggetti giuridici di paesi terzi non associati dovrebbe tenere conto dei rischi che l’inclusione di tali soggetti comporterebbe, da un lato, e dei benefici che la loro partecipazione comporterebbe, dall’altro.
Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e rispecchia l’importanza di lottare contro tale fenomeno, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli SDG. Pertanto, il programma dovrebbe contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. L’integrazione delle questioni climatiche si dovrebbe riflettere adeguatamente nei contenuti di R&I e si dovrebbe applicare in tutte le fasi del ciclo di ricerca.
Nel contesto delle modalità di impatto relative al clima, la Commissione dovrebbe riferire in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati previsti dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche suddivisi per parte del programma e per regime di esecuzione. Nello svolgimento della sua analisi la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini dell’Unione delle attività previste dal programma, tra cui l’adozione di soluzioni innovative di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, l’impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l’energia pulita, la salute e il benessere, compresa la qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua. I risultati dell’analisi d’impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell’Unione in materia di clima ed energia e contribuire al successivo processo di pianificazione strategica e nei futuri programmi di lavoro.
Data l’importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, le attività di R&I nell’ambito del programma dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità, conformemente all’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie.
Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.
È possibile che l’uso di informazioni sensibili preesistenti o l’accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate abbia ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell’Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione25.
È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale un consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico proveniente da uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell’ambito del programma.
È necessario stabilire i termini e le condizioni della fornitura di finanziamenti dell’Unione a favore dei partecipanti alle azioni nell’ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero costituire la principale forma di sostegno nel programma. Esse dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell’ottica di un’ulteriore semplificazione. La convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi dei beneficiari, compresi il ruolo e i compiti del coordinatore, se del caso. Nell’elaborazione dei modelli di convenzione di sovvenzione e in caso di modifiche sostanziali a questi ultimi, è opportuno garantire una stretta cooperazione con gli esperti degli Stati membri, anche in vista di un’ulteriore semplificazione per i beneficiari.
Nel presente regolamento i tassi di finanziamento sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento.
Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle consuete prassi di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi del personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, anche per grandi infrastrutture di ricerca ai sensi di Orizzonte 2020. Il ricorso ai costi unitari per beni e servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle consuete prassi contabili dei beneficiari combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un’opzione selezionabile da tutti i beneficiari. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di assegnazione in tali costi unitari di beni e servizi fatturati internamente.
È opportuno semplificare ulteriormente l’attuale sistema di rimborso dei costi effettivi del personale, secondo l’approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell’ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario, allo scopo di ridurre il divario retributivo tra i ricercatori dell’Unione che partecipano al programma.
Il fondo di garanzia per i partecipanti istituito ai sensi di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i partecipanti, ribattezzato meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell’articolo 185 TFUE. Dovrebbe essere possibile estendere il meccanismo ai beneficiari di altri programmi dell’Unione a gestione diretta. Sulla base di un’attenta sorveglianza dei possibili rendimenti negativi degli investimenti effettuati dal meccanismo, la Commissione dovrebbe adottare opportune misure di attenuazione per consentire al meccanismo di proseguire i suoi interventi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione e di restituire i contributi ai beneficiari al pagamento del saldo.
È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell’Unione. Lo sfruttamento dei risultati dovrebbe tener conto dei principi del programma, tra cui la promozione dell’innovazione nell’Unione e il rafforzamento del SER.
È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte di Orizzonte 2020, compreso l’accento posto sull’eccellenza e, se del caso, sull’impatto e sulla «qualità» e l’«efficienza dell’attuazione». Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti esterni indipendenti. È opportuno concepire il processo di valutazione in modo tale da evitare conflitti di interessi e parzialità. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime potrebbero essere valutate durante la prima fase della valutazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe continuare a coinvolgere osservatori indipendenti nel processo di valutazione. Per le attività nell’ambito dell’Apripista, nelle missioni e in altri casi debitamente giustificati stabiliti nel programma di lavoro, è possibile tener conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti, a condizione che le proposte abbiano superato le soglie applicabili. Gli obiettivi e le procedure in materia dovrebbero essere pubblicati in anticipo. In conformità dell’articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti dovrebbero ricevere informazioni in tutte le fasi della valutazione delle loro proposte, anche in particolare, se del caso, sui motivi del rigetto.
Per tutte le parti del programma, se possibile, si dovrebbe attuare, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario, il sistematico riconoscimento reciproco delle valutazioni e degli audit con altri programmi dell’Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell’Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.
Le sfide specifiche nei settori della R&I dovrebbero essere affrontate mediante l’attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dal pertinente organismo di finanziamento con altri organismi dell’Unione, paesi associati, altri paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro. I premi dovrebbero sostenere il conseguimento degli obiettivi del programma.
I tipi di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.
Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP per il periodo 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, allo scopo di evitare duplicazioni, raggiungere la massa critica in settori fondamentali e massimizzare il valore aggiunto dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26 e il regolamento (UE) n. 1291/2013 dovrebbero pertanto essere abrogati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1.
Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» («programma») per la durata del QFP 2021-2027, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette condotte nell’ambito del programma e definisce il quadro che disciplina il sostegno dell’Unione alle attività di R&I per lo stesso periodo.
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
2. Il programma è attuato mediante:
a) il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764;
b) un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento EIT;
c) il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697.
3. Il presente regolamento non si applica al programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, ad eccezione degli articoli 1 e 5, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 1.
4. Salvo ove sia diversamente specificato, i termini «Orizzonte Europa», «programma» e «programma specifico» utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. L’EIT attua il programma in conformità dei suoi obiettivi strategici per il periodo dal 2021 al 2027, come indicato nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, tenendo conto della pianificazione strategica di cui all’articolo 6 e nel programma specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l’innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l’eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell’ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite»;
2) «strategia di specializzazione intelligente»: le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di R&I e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi, comprese quelle che assumono la forma di un quadro politico strategico per la R&I nazionale o regionale o sono incluse in tale quadro, e soddisfano la condizione abilitante stabilita nelle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027;
3) «partenariato europeo»: un’iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall’inizio gli Stati membri e i paesi associati, con la quale l’Unione assieme ai partner del settore pubblico o privato (quali l’industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG) si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative;
4) «accesso aperto»: l’accesso online offerto gratuitamente all’utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni nell’ambito del programma, conformemente all’articolo 14 e all’articolo 39, paragrafo 3;
5) «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti e comprensivo degli elementi elencati all’articolo 14;
6) «missione»: un portafoglio di attività di R&I improntate all’eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, volte a: i) conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni; ii) conseguire un impatto sulla società e sulla definizione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia; e iii) presentare un interesse per una parte significativa della popolazione europea e per ampie fasce di cittadini europei;
7) «appalti precommerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
8) «appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;
9) «diritti di accesso»: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;
10) «conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione a una data azione; e ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto e necessari per attuare l’azione o sfruttarne i risultati;
11) «diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata, oltre alla tutela e allo sfruttamento dei risultati, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi supporto;
12) «sfruttamento»: l’utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di R&I diverse da quelle rientranti nell’azione in questione, compreso, tra l’altro, lo sfruttamento commerciale, ad esempio al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
13) «condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l’accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
14) «organismo di finanziamento»: un ente o un’organizzazione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito del programma;
15) «organizzazione internazionale di ricerca europea»: un’organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
16) «soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
17) «paesi oggetto dell’ampliamento» o «paesi con basse prestazioni in materia di R&I»: i paesi in cui è necessario che i soggetti giuridici siano stabiliti per essere riconoscibili come coordinatori nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» del programma; gli Stati membri interessati sono Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l’intera durata del programma; per i paesi associati, l’elenco dei paesi ammissibili quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche secondo la definizione dell’articolo 349 TFUE sono pienamente ammissibili come coordinatori nel quadro di questa componente;
18) «soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
19) «piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole o medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE1 della Commissione;
20) «piccola impresa a media capitalizzazione»: un’entità che non è una PMI e ha fino a 499 dipendenti, calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
21) «risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
22) «prodotti della ricerca»: risultati prodotti da una data azione cui è possibile dare accesso sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri risultati e processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;
23) «marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro e tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali;
24) «piano strategico di R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria di molteplici portatori di interessi, e specifica le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare;
25) «programma di lavoro»: un documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o un documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
26) «contratto»: un accordo concluso dalla Commissione o il pertinente organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un’azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI;
27) «anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI che corrisponde a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma è concesso direttamente dall’Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un’azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all’Unione alle condizioni previste dal contratto;
28) «informazioni classificate»: informazioni classificate dell’Unione europea, quali definite all’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
29) «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o una piattaforma di finanziamento misto quali definiti all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
30) «finanziamento misto di Orizzonte Europa»: un sostegno finanziario concesso a un programma che realizzi un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una combinazione specifica di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;
31) «finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario diretto concesso a titolo del CEI a favore di un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;
32) «azione di ricerca e innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;
33) «azione di innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
34) «azione di ricerca di frontiera del CER»: un’azione di ricerca privilegiata basata sull’iniziativa dei ricercatori principali, compresa la verifica concettuale del CER, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER);
35) «azione di formazione e mobilità»: un’azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;
36) «azione di cofinanziamento del programma»: un’azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito o attuato da soggetti giuridici che gestiscono o finanziano programmi di R&I, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione; tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, e fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi e appalti nonché finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L’azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali soggetti giuridici o da terzi per loro conto;
37) «azione relativa agli appalti precommerciali»: un’azione che può avere per finalità primaria gli appalti precommerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
38) «azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative»: un’azione che ha come finalità primaria la realizzazione di appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
39) «azione di coordinamento e sostegno»: un’azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», e un coordinamento dal basso verso l’alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell’Unione che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare il SER;
40) «premio di incentivo»: un premio volto a stimolare investimenti in una determinata direzione specificando un obiettivo prima dell’esecuzione del lavoro;
41) «premio di riconoscimento»: un premio volto a premiare i risultati ottenuti e gli eccezionali lavori svolti;
42) «azione di innovazione e diffusione sul mercato»: un’azione che incorpora un’azione di innovazione e altre attività necessarie per diffondere un’innovazione sul mercato, compresa l’espansione delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa o finanziamenti misti del CEI;
43) «azioni indirette»: le attività di R&I cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
44) «azioni dirette»: le attività di R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC;
45) «appalto»: un appalto quale definito all’articolo 2, punto 49), del regolamento finanziario;
46) «entità affiliata»: un’entità quale definita all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
47) «ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell’Unione attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti.
48) «retribuzione basata sul progetto»: una retribuzione che è legata alla partecipazione di una persona al progetto, rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.
Art. 3 Obiettivi del programma
1. L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo della R&I, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la competitività dell’Unione in tutti gli Stati membri, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione, contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell’Unione, affrontare le sfide globali, compresi gli SDG seguendo i principi dell’Agenda 2030 e dell’accordo di Parigi, e rafforzare il SER. Il programma massimizza quindi il valore aggiunto dell’Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall’azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, tecnologie e soluzioni, promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell’Unione alle azioni sostenute nell’ambito del programma;
b) generare conoscenza, rafforzare l’impatto della R&I nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative, e l’accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, in particolare nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli SDG;
c) promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative;
d) ottimizzare l’attuazione del programma per rafforzare e potenziare l’impatto e la capacità di attrazione del SER, promuovere la partecipazione al programma basata sull’eccellenza da tutti gli Stati membri, compresi i paesi con basse prestazioni in materia di R&I, e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea.
Art. 4 Struttura del programma
1. Per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’EIT, il programma è strutturato nelle parti seguenti, che contribuiscono all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3:
a) pilastro I, «Scienza di eccellenza», con le seguenti componenti:
i) CER;
ii) azioni Marie Skłodowska-Curie;
iii) infrastrutture di ricerca;
b) pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», con le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici:
i) polo tematico «Salute»;
ii) polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;
iii) polo tematico «Sicurezza civile per la società»;
iv) polo tematico «Digitale, industria e spazio»;
v) polo tematico «Clima, energia e mobilità»;
vi) polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»;
vii) azioni dirette non nucleari del JRC;
c) pilastro III, «Europa innovativa», con le seguenti componenti:
i) CEI;
ii) ecosistemi europei dell’innovazione;
iii) EIT;
d) parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», con le seguenti componenti:
i) ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza;
ii) riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I.
2. Le linee generali delle attività del programma sono definite nell’allegato I del presente regolamento.
Art. 5 Ricerca e sviluppo nel settore della difesa
Le attività da svolgere nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e stabilite nel regolamento (UE) 2021/697 riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con gli obiettivi e le linee generali delle attività volte a promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.
Art. 6 Pianificazione strategica, attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato mediante gestione diretta o mediante gestione indiretta da parte degli organismi di finanziamento.
2. Il finanziamento nell’ambito del programma può essere fornito mediante azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, ma le sovvenzioni devono costituire la principale forma di sostegno nell’ambito del programma. Il finanziamento nell’ambito del programma può essere fornito anche mediante premi, appalti e strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell’Acceleratore.
3. Alle azioni indirette si applicano le norme di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.
4. I principali tipi di azione da attuare nell’ambito del programma sono definiti all’articolo 2. Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.
5. Il programma sostiene inoltre le azioni dirette. Qualora tali azioni dirette contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.
6.
L’attuazione del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e delle CCI dell’EIT è sostenuta da una pianificazione strategica e trasparente delle attività di R&I stabilite nel programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e contempla anche attività pertinenti in altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER».
La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, da integrare con consultazioni con i portatori di interessi e il grande pubblico.
La pianificazione strategica assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni dell’Unione e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali, rafforzando in tal modo il SER. I settori per eventuali missioni e i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono definiti nell’allegato VI.
7.
Ove opportuno, al fine di consentire un accesso più rapido ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, è possibile proporre una procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» (procedura FTRI — Fast Track to Research and Innovation) nell’ambito di alcuni inviti a presentare proposte dedicati alla selezione di azioni di R&I o azioni di innovazione nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e dell’Apripista del «Consiglio europeo per l’innovazione».
Un invito a presentare proposte nell’ambito della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» ha le seguenti caratteristiche cumulative:
a) inviti a presentare proposte «dal basso verso l’alto»;
b) tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi;
c) un sostegno concesso solo a piccoli consorzi collaborativi composti da un massimo di sei soggetti giuridici ammissibili distinti e indipendenti;
d) un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR.
Il programma di lavoro individua gli inviti a presentare proposte che fanno uso della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione».
8. Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei.
Art. 7 Principi del programma
1. Le attività di ricerca e innovazione svolte nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e nel quadro dell’EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l’importo assegnato al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’EIT e l’importo assegnato al programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c); sono inoltre evitate inutili duplicazioni fra i due programmi.
2. Il programma assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l’integrazione delle scienze sociali e umane in tutti i poli tematici e in tutte le attività sviluppate nell’ambito del programma, compresi specifici inviti a presentare proposte su temi riguardanti le scienze sociali e umane.
3. Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra i livelli di TRL inferiori e superiori, coprendo così l’intera catena del valore.
4. Il programma garantisce la promozione e l’integrazione efficaci della cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell’Unione, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità.
5. Il programma aiuta i paesi oggetto dell’ampliamento ad accrescere la loro partecipazione e a promuovere un’ampia copertura geografica nei progetti collaborativi, anche diffondendo l’eccellenza scientifica, rafforzando nuovi rapporti di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli nonché attuando l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 50, paragrafo 5. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, anche mediante la fissazione di stipendi allettanti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi dell’Unione, nazionali e regionali. Senza pregiudicare i criteri di eccellenza, si presta particolare attenzione all’equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della R&I interessato, nei comitati di valutazione e negli organismi quali i comitati e i gruppi di esperti.
6. Il programma garantisce l’efficace promozione di pari opportunità per tutti e l’attuazione dell’integrazione di genere, compresa l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti della R&I. Mira inoltre ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta particolare attenzione a garantire, per quanto possibile, l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.
7. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell’Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi dell’Unione.
8. Il programma contribuisce a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell’Unione in ricerca e sviluppo.
9. Nell’attuazione del programma, la Commissione continua a mirare alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per richiedenti e beneficiari.
10. Nell’ambito dell’obiettivo generale dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell’Unione e nei fondi dell’Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L’integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I.
11. Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini e della società civile.
12. Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di R&I, preservando così l’interesse pubblico.
13. La Commissione o l’organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell’invito a presentare proposte, in particolare il modello di convenzione di sovvenzione applicabile.
Art. 8 Missioni
1. Le missioni sono programmate nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell’ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell’ambito di altri programmi dell’Unione. Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto e un impatto a livello paneuropeo.
2. Le missioni sono definite e attuate conformemente al presente regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni e i relativi obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro, a seconda del caso. Le valutazioni delle proposte nel quadro delle missioni sono effettuate in conformità dell’articolo 29.
3. Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso specifici inviti a presentare proposte per l’attuazione delle missioni. Per gli anni restanti del programma tale percentuale può essere aumentata previa valutazione positiva del processo di selezione e della gestione della missione. La Commissione comunica la quota di bilancio complessiva di ciascun programma di lavoro dedicata alle missioni.
4. Le missioni:
a) ispirandosi agli SDG in fase di progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di R&I e un valore aggiunto dell’Unione e contribuiscono a conseguire le priorità e gli impegni dell’Unione e gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3;
b) coprono settori di comune interesse europeo, sono inclusive, incoraggiano un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di portatori di interessi del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, e producono risultati di R&I che potrebbero andare a beneficio di tutti gli Stati membri;
c) sono audaci e stimolanti, e hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o strategico;
d) indicano una direzione e obiettivi chiari, sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo e hanno una chiara dotazione di bilancio;
e) sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi ambiziosi, improntati all’eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici, e su attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
f) hanno la portata e l’entità richieste e mobilitano le risorse necessarie nonché gli ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i propri risultati;
g) stimolano le attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e comprendono attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori;
h) sono aperte ad approcci e soluzioni multipli ascendenti che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l’importanza di contributi diversi per realizzarle;
i) beneficiano di sinergie con altri programmi dell’Unione in modo trasparente, nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali.
5. La Commissione monitora e valuta ciascuna missione in conformità degli articoli 50 e 52 e dell’allegato V, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l’attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Una valutazione delle prime missioni istituite nel quadro del programma è realizzata al più tardi nel 2023 e prima dell’adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni o al proseguimento, alla cessazione o al reindirizzo delle missioni in corso. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici e includono, tra l’altro, un’analisi del processo di selezione e della governance, del bilancio, dell’obiettivo e dei progressi conseguiti.
Art. 9 Il Consiglio europeo per l’innovazione
1.
La Commissione istituisce il CEI quale sportello unico gestito a livello centrale per l’attuazione delle azioni nell’ambito del pilastro III «Europa innovativa» correlate al CEI. Il CEI si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.
Il CEI opera in conformità dei seguenti principi:
a) evidente valore aggiunto dell’Unione;
b) autonomia;
c) capacità di assumere rischi;
d) efficienza;
e) efficacia;
f) trasparenza;
g) rendicontabilità.
2. Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, inclusi i singoli cittadini, le università, le organizzazioni e le imprese di ricerca (PMI, comprese le start-up, e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione), i singoli beneficiari e i consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.
3. Il comitato CEI e le caratteristiche di gestione del CEI sono descritti nella decisione (UE) 2021/764.
Art. 10 Partenariati europei
1. Alcune parti del programma possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei assume una delle seguenti forme:
a) partecipazione a partenariati europei istituiti sulla base di protocolli d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all’articolo 2, punto 3), nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato europeo, i relativi impegni dell’Unione e degli altri partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i risultati da realizzare e le modalità di rendicontazione; tali partenariati includono attività di R&I complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei coprogrammati);
b) partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di R&I, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, sulla base dell’impegno dei partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura e l’integrazione delle loro attività pertinenti mediante un’azione di cofinanziamento a titolo del programma (partenariati europei cofinanziati);
c) partecipazione e contributo finanziario a programmi di R&I intrapresi da diversi Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE o da organismi istituiti a norma dell’articolo 187 TFUE, quali le imprese comuni, o dalle CCI dell’EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). I partenariati europei istituzionalizzati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati europei in conformità dell’articolo 185 o 187 TFUE attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati. Nel caso della gestione centrale di tutti i contributi finanziari, i contributi a livello di progetto di uno Stato partecipante sono effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti giuridici stabiliti in tale Stato partecipante, salvo se sia diversamente convenuto da tutti gli Stati partecipanti. Le norme per i partenariati europei istituzionalizzati specificano, tra l’altro, gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, nonché i relativi impegni dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura.
2. I partenariati europei:
a) sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui gli obiettivi del programma possano essere conseguiti con maggiore efficacia mediante un partenariato europeo piuttosto che dall’Unione da sola e allorché comparati ad altre forme di sostegno nell’ambito del programma; una quota appropriata del bilancio del programma è assegnata alle azioni del programma attuate mediante partenariato europeo; la maggioranza del bilancio nell’ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;
b) rispettano i principi di valore aggiunto dell’Unione, trasparenza e apertura, e di conseguire un impatto all’interno e a beneficio dell’Europa, un forte effetto leva su una scala sufficiente, impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell’attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell’Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei e missioni;
c) hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell’ambito del programma.
3. I partenariati europei a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati nei programmi di lavoro.
4. Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, sorveglianza, valutazione e soppressione graduale dei partenariati europei sono definiti nell’allegato III.
Art. 11 Riesame delle missioni e dei settori di partenariato
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame dell’allegato VI del presente regolamento nell’ambito della sorveglianza globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati instaurati a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni tratte.