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Decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

L’individuazione di un caso positivo di COVID-19 a seguito di un determinato viaggio transfrontaliero soddisfa i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, in quanto la malattia può ancora provocare un’elevata mortalità negli esseri umani, la sua portata può aumentare rapidamente e, colpendo più di uno Stato membro, può richiedere una risposta coordinata a livello dell’Unione. Conformemente al punto 23 della raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-192, le informazioni sui casi di COVID-19 individuati all’arrivo di una persona nel territorio di uno Stato membro dovrebbero essere immediatamente condivise con le autorità sanitarie dei paesi in cui ha soggiornato la persona interessata nei 14 giorni precedenti a fini di tracciamento dei contatti attraverso il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dall’articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE e gestito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

A norma della raccomandazione (UE) 2020/1475, gli Stati membri potrebbero imporre alle persone che entrano nel loro territorio di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri (PLF), nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

Imponendo la compilazione di PLF nazionali in vari formati, gli Stati membri raccolgono dati PLF dai passeggeri transfrontalieri che entrano nel loro territorio. Tra gli usi che vengono fatti di questi dati rientra la fattispecie in cui una persona che ha compilato un PLF è identificata come caso di COVID-19: in tal caso i dati raccolti con il PLF sono utilizzati per ricostruire il viaggio di tale persona e trasmettere le informazioni pertinenti agli Stati membri che devono espletare le procedure di tracciamento dei contatti relativamente alle persone che potrebbero essere state esposte al passeggero infetto.

Le autorità sanitarie di alcuni Stati membri già scambiano dati personali raccolti tramite PLF nazionali ai fini del tracciamento dei contatti nel contesto della pandemia di COVID-19. Tali scambi sono effettuati in particolare attraverso l’attuale infrastruttura tecnica prevista dal SARR.

L’infrastruttura tecnica attualmente fornita nell’ambito del SARR non è ancora adatta a gestire il volume di dati PLF generati dall’uso sistematico e su vasta scala di PLF. Ad esempio, non traduce tra i diversi formati nazionali e richiede l’inserimento manuale, con ripercussioni negative sulla tempestività e sull’efficacia del tracciamento dei contatti. Ciò vale in particolare quando il tracciamento dei contatti deve essere effettuato in relazione a passeggeri transfrontalieri che hanno viaggiato con mezzi di trasporto collettivi con posti preassegnati, quali aeromobili, determinati treni, traghetti e motonavi in cui il numero di passeggeri esposti e la durata dell’esposizione a un passeggero infetto potrebbero essere significativi.

È pertanto opportuno costituire un’infrastruttura tecnica, denominata «piattaforma di scambio PLF», per consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace di dati tra le autorità competenti del SARR negli Stati membri, rendendo possibile la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR. Tale infrastruttura dovrebbe basarsi sulla piattaforma di scambio già sviluppata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»), senza che quest’ultima svolga alcun ruolo nel contesto del trattamento dei dati personali attraverso la piattaforma di scambio PLF come stabilito nella presente decisione di esecuzione. La piattaforma di scambio PLF dovrebbe inoltre consentire lo scambio di dati. epidemiologici limitati, necessari per il tracciamento dei contatti, a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE. Al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative o azioni in conflitto con le strutture e i meccanismi esistenti per il monitoraggio, l’allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la piattaforma di scambio PLF dovrebbe essere sviluppata nell’ambito del SARR a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema

La piattaforma di scambio PLF dovrebbe essere gestita dall’ECDC in linea con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

La piattaforma di scambio PLF non dovrebbe conservare i dati PLF e i dati epidemiologici da scambiare.

Qualora non disponga di un proprio sistema PLF digitale sviluppato a livello nazionale, uno Stato membro potrebbe utilizzare il sistema comune dell’Unione europea per il PLF digitale (EUdPLF), del cui sviluppo è stata incaricata dalla Commissione l’azione congiunta EU Healthy Gateways (sovvenzione n. 801493)4. Lo scopo dell’EUdPLF è creare un punto di accesso unico e una banca dati per la raccolta dei moduli di localizzazione dei passeggeri. In futuro l’EUdPLF dovrebbe essere collegato alla piattaforma di scambio PLF al solo scopo di consentire lo scambio di dati tra gli Stati membri che dispongono dei propri sistemi digitali PLF nazionali, da un lato, e gli Stati membri che utilizzano l’EUdPLF, dall’altro. La presente decisione non riguarda l’istituzione dell’EUdPLF né disciplina il trattamento dei dati personali in relazione ad esso.

La presente decisione non disciplina l’istituzione di PLF nazionali, che è una questione di competenza degli Stati membri. Questi ultimi sono liberi di scegliere se raccogliere PLF da tutti i passeggeri in arrivo nel proprio territorio o solo dai passeggeri la cui destinazione finale è lo Stato membro in questione. Affinché il tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero e basato sui dati PLF sia efficace, è necessario che gli Stati membri raccolgano un insieme minimo comune di dati PLF attraverso i rispettivi PLF nazionali. È pertanto opportuno stabilire tali dati PLF minimi. Inoltre, per motivi di efficienza in termini di costi, sostenibilità e maggiore sicurezza della soluzione, gli Stati membri dovrebbero prevedere di adottare un approccio comune per quanto riguarda la compilazione dei PLF, ossia se imporre la compilazione di tali moduli a tutti i passeggeri, compresi quelli in transito, o solo ai passeggeri la cui destinazione finale è lo Stato membro in questione.

L’uso della piattaforma di scambio PLF dovrebbe essere volontario e gli Stati membri dovrebbero essere liberi di notificare gli allarmi nell’ambito dell’attuale infrastruttura tecnica del SARR, su base temporanea, e a condizione che non risulti compromessa la finalità del tracciamento dei contatti.

Le autorità competenti del SARR dovrebbero scambiarsi esclusivamente degli insiemi ben definiti di dati raccolti attraverso i rispettivi PLF nonché altri dati epidemiologici, in misura limitata, necessari per il tracciamento dei contatti, in linea con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali. Lo Stato membro che notifica l’allarme relativo a un passeggero infetto dovrebbe trasmettere i dati solo alle autorità competenti del SARR degli Stati membri interessati, che avrà potuto identificare sulla base dei dati PLF a sua disposizione. Ciò avviene, ad esempio, quando lo Stato membro che identifica il passeggero infetto raccoglie PLF per tutti i passeggeri, compresi quelli in transito, che giungono nel suo territorio con un collegamento diretto dal luogo iniziale di partenza.

Se un passeggero è identificato come infetto da SARS-CoV-2 in uno Stato membro, le autorità competenti del SARR di tale Stato membro dovrebbero poter condividere con le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza un insieme limitato di dati estratti dai PLF definito rigorosamente sulla base di quanto è necessario per il tracciamento dei contatti delle persone esposte nello Stato membro di partenza e di residenza (se diverso dallo Stato membro di partenza), vale a dire l’identità e le informazioni di contatto del passeggero infetto.

Inoltre, se un passeggero è identificato come infettato da SARS-CoV-2 in uno Stato membro, le autorità competenti del SARR di tale Stato membro dovrebbero anche poter condividere un insieme limitato di dati con le autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri o degli Stati membri interessati, nel caso in cui tali autorità dispongano di informazioni che consentono loro di identificare gli Stati membri interessati. I dati dovrebbero limitarsi a luogo di partenza, luogo di arrivo, data di partenza, tipo di trasporto utilizzato (ad es. aereo, ferroviario, autobus, traghetto, nave), numero di identificazione del servizio di trasporto (ossia numero del volo, numero del treno, numero di targa dell’autobus, nome del traghetto o della nave), numero di posto a sedere o di cabina del passeggero infetto e ora di partenza nel caso in cui i dati di cui sopra non siano sufficienti per identificare il trasporto. In tal modo le autorità competenti del SARR che ricevono tali dati dovrebbero essere in grado di stabilire se i passeggeri esposti sono giunti nel loro territorio e, in caso affermativo, di effettuare il tracciamento dei contatti.

Nel condividere i dati con altre autorità competenti del SARR attraverso la piattaforma di scambio PLF, la pertinente autorità competente del SARR dovrebbe essere in grado di aggiungere informazioni epidemiologiche, limitatamente a quanto necessario per effettuare il tracciamento dei contatti, ossia il tipo di test COVID-19 effettuato, la variante del virus SARS-CoV-2, la data del prelievo e la data di insorgenza dei sintomi.

Il trattamento dei dati personali dei passeggeri infetti scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF deve essere effettuato dalle autorità competenti del SARR a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Il trattamento dei dati personali di responsabilità dell’ECDC in qualità di gestore della piattaforma di scambio PLF ai fini del tracciamento dei contatti e della Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

La base giuridica per lo scambio dei dati personali dei passeggeri infetti, anche riguardanti la salute, tra le autorità competenti del SARR ai fini del tracciamento dei contatti è costituita dall’articolo 9, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, in linea con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679. La presente decisione dovrebbe stabilire misure specifiche e appropriate per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato. Tali misure dovrebbero riguardare anche la definizione dei necessari insiemi di dati da scambiare, le autorità competenti del SARR con cui dovrebbero essere scambiati i dati nei vari casi, le opportune misure di sicurezza, compresa la cifratura, e le modalità di trattamento dei dati tra le autorità nazionali competenti attraverso la piattaforma di scambio PLF all’interno dell’Unione europea.

Le autorità competenti del SARR che partecipano alla piattaforma di scambio PLF definiscono insieme la finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nella piattaforma di scambio PLF e sono pertanto contitolari del trattamento. L’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 impone ai contitolari del trattamento l’obbligo di determinare, in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi previsti dal medesimo regolamento. Esso prevede inoltre la possibilità che tali responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. La presente decisione dovrebbe pertanto determinare i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento.

L’ECDC, in quanto fornitore di soluzioni tecniche e organizzative per la piattaforma di scambio PLF, elabora i dati PLF e i dati epidemiologici per conto degli Stati membri che partecipano alla piattaforma di scambio PLF in qualità di contitolari del trattamento ed è pertanto un responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725. A norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da un atto giuridico, a norma del diritto dell’Unione o di uno Stato membro, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che specifichi i trattamenti. È pertanto necessario stabilire norme sul trattamento da parte dell’ECDC in qualità di responsabile del trattamento.

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 851/2004 prevede che l’ECDC, la Commissione e gli Stati membri cooperino al fine di favorire la coerenza effettiva delle loro rispettive attività. Di conseguenza, è opportuno concludere accordi sul livello dei servizi tra la Commissione e l’ECDC ai fini della cooperazione durante lo sviluppo tecnico e la gestione della piattaforma di scambio PLF. Tali accordi devono specificare la ripartizione delle responsabilità (organizzative, finanziarie e tecnologiche) tra le parti per facilitare l’attuazione della piattaforma di scambio PLF e le misure tecniche relative alla gestione, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della piattaforma.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/253.

La piattaforma di scambio PLF sarà finanziata nel 2021 dallo strumento per il sostegno di emergenza, istituito per aiutare gli Stati membri nella risposta alla pandemia di COVID-19 affrontando le necessità in modo strategico e coordinato a livello europeo e attraverso le «Attività di supporto per la politica europea dei trasporti, la sicurezza dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione». Nel 2022 sarà finanziata dal programma Europa digitale.

Tenuto conto della data prevista di operatività della piattaforma di scambio PLF, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2021. Lo scambio di dati dovrebbe cessare dopo 12 mesi, oppure quando il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, conformemente al regolamento sanitario internazionale, avrà dichiarato la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale causata dal SARS-CoV-2.

L’operatività della piattaforma di scambio PLF dovrebbe limitarsi al controllo della pandemia di COVID-19. In futuro potrebbe tuttavia essere estesa, mediante una decisione di esecuzione modificativa, ad altre epidemie per le quali si renda necessario lo scambio di dati PLF tra gli Stati membri ai fini del tracciamento dei contatti, in linea con i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e con le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 1082/2013/UE.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 maggio 2021.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui all’articolo 18 della decisione n. 1082/2013/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificata:

  1. 1) è inserito il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) “modulo di localizzazione dei passeggeri” (“PLF”): un modulo compilato su richiesta delle autorità sanitarie che raccoglie perlomeno i dati relativi ai passeggeri specificati all’allegato I e che è utile a tali autorità nella gestione di un evento di sanità pubblica, in quanto consente loro di rintracciare i passeggeri transfrontalieri che possono essere stati esposti a una persona infetta da SARS-CoV-2; b) “dati del modulo di localizzazione dei passeggeri” (“dati PLF”): i dati personali raccolti tramite un PLF; c) “punto di ingresso digitale”: il luogo digitale unico presso il quale le autorità competenti del SARR possono collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali alla piattaforma di scambio PLF; d) “viaggio”: il viaggio transfrontaliero, costituito da una o più tratte, effettuato da una persona con mezzi di trasporto collettivo con posti preassegnati, tenuto conto del luogo di partenza iniziale e di destinazione finale della persona; e) “tratta”: un singolo viaggio transfrontaliero di un passeggero senza coincidenze o cambi di volo, treno, nave o veicolo; f) “passeggero infetto”: un passeggero che, sulla base dei pertinenti criteri di laboratorio, risulta infettato da SARS-CoV-2; g) “persona esposta”: un passeggero o altra persona che è stato/a in stretto contatto con un passeggero infetto; h) “allarme”: una notifica attraverso il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) a norma dell’articolo 9 della decisione 1082/2013/UE.»;

  2. 2) sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater: «Articolo 2 bis Piattaforma per lo scambio di dati PLF 1. È istituita nell’ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti (“piattaforma di scambio PLF”), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema. La piattaforma di scambio PLF fornisce un punto di ingresso digitale affinché le autorità competenti del SARR possano collegare in modo sicuro i loro sistemi digitali PLF nazionali o possano collegarsi attraverso il sistema comune dell’Unione europea per PLF digitale (EUdPLF), al fine di consentire lo scambio dei dati raccolti tramite PLF. Le autorità competenti del SARR possono utilizzare la piattaforma di scambio PLF per lo scambio di ulteriori dati, ossia dati epidemiologici, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2, conformemente all’articolo 2 ter, paragrafo 5. 2. La piattaforma di scambio PLF è gestita dall’ECDC. 3. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 2 relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF, le autorità competenti del SARR degli Stati membri che impongono la compilazione di PLF si scambiano, attraverso la piattaforma di scambio PLF, un insieme di dati PLF quale specificato all’articolo 2 ter. 4. Le autorità competenti del SARR possono continuare ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 1082/2013/UE relativi alla notifica delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero individuate nel contesto della raccolta di dati PLF attraverso gli altri canali di comunicazione esistenti richiamati all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, su base temporanea, e a condizione che non risulti compromessa la finalità del tracciamento dei contatti. 5. La piattaforma di scambio PLF non conserva i dati PLF e gli ulteriori dati epidemiologici. La piattaforma permette soltanto che le autorità competenti del SARR ricevano i dati trasmessi loro da altre autorità competenti del SARR, al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. L’ECDC accede ai dati solo per garantire il buon funzionamento della piattaforma di scambio PLF. 6. Le autorità competenti del SARR non conservano i dati PLF ed epidemiologici ricevuti attraverso la piattaforma di scambio PLF per un periodo superiore al periodo di conservazione applicabile nell’ambito delle loro attività nazionali di tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. 7. La Commissione coopera con l’ECDC nell’adempimento dei compiti ad esso affidati a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative relative all’introduzione, all’attuazione, alla gestione, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della piattaforma di scambio PLF. 8. Il trattamento dei dati personali nella piattaforma di scambio PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 è effettuato fino al 31 maggio 2022 oppure, se precedente, fino al giorno in cui il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità avrà dichiarato, conformemente al regolamento sanitario internazionale, la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale causata dal SARS-CoV-2. Articolo 2 ter Dati da scambiare 1. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, i seguenti dati PLF: a) nome; b) cognome; c) data di nascita; d) numero di telefono (fisso e/o cellulare) e) indirizzo email; f) indirizzo di residenza. 2. Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale del passeggero infetto possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza iniziale, nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti. 3. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta del viaggio del passeggero, i seguenti dati PLF: a) luogo di partenza di ciascun trasporto interessato; b) luogo di arrivo di ciascun trasporto interessato; c) data di partenza di ciascun trasporto interessato; d) ogni tipo di trasporto interessato (ad esempio aereo, ferroviario, autobus, traghetto, nave); e) numero di identificazione (ad esempio numero del volo, numero del treno, numero di targa dell’autobus, nome del traghetto o della nave) di ciascun trasporto interessato; f) numero del posto a sedere/della cabina per ciascun trasporto interessato; g) se necessario, l’ora di partenza di ciascun trasporto interessato. 4. Se sono in grado di individuare gli Stati membri interessati sulla base delle informazioni a loro disposizione, le autorità competenti del SARR dello Stato membro che notifica l’allarme trasmettono i dati di cui al paragrafo 3 solo alle autorità competenti del SARR di tali Stati membri. 5. Le autorità competenti del SARR sono in grado di fornire i seguenti dati epidemiologici, ove ciò sia necessario per effettuare un efficace tracciamento dei contatti: a) tipo di test effettuato; b) variante del virus SARS-CoV-2; c) data di prelievo del campione; d) data di insorgenza dei sintomi. Articolo 2 quater Responsabilità delle autorità competenti del SARR e responsabilità dell’ECDC nel trattamento dei dati PLF 1. Le autorità competenti del SARR che scambiano dati PLF e i dati di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 5, sono contitolari del trattamento per l’inserimento e la trasmissione di tali dati attraverso la piattaforma di scambio PLF, fino al ricevimento degli stessi. Le rispettive responsabilità dei contitolari del trattamento sono attribuite in conformità dell’allegato II. Ciascuno Stato membro che intenda partecipare allo scambio transfrontaliero di dati PLF attraverso la piattaforma di scambio PLF notifica all’ECDC, prima dell’adesione, la propria intenzione di aderire e comunica quale autorità competente del SARR è designata come titolare del trattamento responsabile. 2. L’ECDC è il responsabile del trattamento dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF. Esso fornisce la piattaforma di scambio PLF, garantisce la sicurezza del trattamento, compresa la trasmissione, dei dati scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF e rispetta gli obblighi del responsabile del trattamento di cui all’allegato III. 3. L’efficacia delle misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati PLF scambiati attraverso la piattaforma di scambio PLF è periodicamente verificata, esaminata e valutata dall’ECDC e dalle autorità competenti del SARR autorizzate ad accedere alla piattaforma di scambio PLF. 4. L’ECDC ricorre alla Commissione in qualità di sotto-responsabile del trattamento e garantisce che ad essa si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti con la presente decisione.»;

  3. 3) all’articolo 3, paragrafo 3, i termini «all’allegato» sono sostituiti dai termini «all’allegato IV»;

  4. 4) nell’allegato, il titolo «ALLEGATO» è sostituito da «ALLEGATO IV»;

  5. 5) sono inseriti gli allegati I, II e III riportati nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen