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Decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione del 31 maggio 2021 che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualità conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri comunicano i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e ai rifiuti di attrezzi da pesca raccolti nel loro territorio nel formato stabilito dalla Commissione.

L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 stabilisce che i dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri siano accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il formato della relazione di controllo della qualità dovrebbe garantire che le informazioni e i dati comunicati costituiscano una base sufficiente per verificare l'esattezza, l'attendibilità e la comparabilità di tali informazioni e dati tra gli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono stati raccolti.

Al fine di consentire agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma della direttiva (UE) 2019/904 e di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati comunicati, il formato per la comunicazione dei dati sugli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti nel loro territorio deve essere stabilito conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/904.

Il formato stabilito nell'allegato della presente decisione prevede che i quantitativi degli attrezzi da pesca immessi sul mercato e dei rifiuti di attrezzi da pesca siano indicati in base al peso. È pertanto opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che la comunicazione possa essere effettuata secondo tale formato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione delle direttive relative ai rifiuti istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione