Decisione (PESC) 2021/919 del Consiglio del 7 giugno 2021 che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/19391.
La decisione (PESC) 2018/1939 prevede un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Il 6 e il 16 aprile 2021 rispettivamente, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto l’autorizzazione dell’Unione a prorogare l’attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 novembre 2022 a causa delle persistenti sfide derivanti dalla crisi pandemica COVID-19.
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie fino al 30 novembre 2022.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1939,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti il 30 novembre 2022.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 7 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente F. Van Dunem