Decisione di esecuzione (UE) 2021/974 della Commissione del 9 giugno 2021 recante approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4021]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 57, primo comma, lettera c),
A norma dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione2, tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la modifica dei programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per gli anni apicoli 2021 e 2022.
I 27 programmi nazionali modificati elaborati per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione3.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvati i programmi nazionali modificati per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per gli anni apicoli 2021 e 2022 presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
Art. 2
Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi fissati in allegato per gli anni apicoli 2021 e 2022.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno2021 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione