diritto.io

Decisione (UE) 2021/2034 della Commissione del 10 giugno 2021 relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) [notificata con il numero C(2021) 4048] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, ha soddisfatto le condizioni stabilite dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio210 applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Art. 3

1. La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 presso i beneficiari.

2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero.

3. È calcolato un interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.

4. La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che rientrano nel regime di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Art. 4

1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. La Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.