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Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione del 10 giugno 2021 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell'elenco di paesi terzi con cui l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 3,

Il funzionamento del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno comportato una crescita esponenziale del commercio elettronico e di conseguenza delle cessioni di beni e prestazioni di servizi a distanza negli Stati membri da parte di fornitori stabiliti in un altro Stato membro o in territori terzi o paesi terzi.

La direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle direttive (UE) 2017/24552 e (UE) 2019/19953 al fine di adeguare il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al commercio elettronico, garantendo una riscossione efficace ed efficiente dell'IVA mediante la riduzione al minimo degli oneri amministrativi sia per i soggetti passivi, sia per le amministrazioni fiscali, nonché di aggiornare il quadro giuridico dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori.

A norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio4 e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio5 ad avvalersi del regime speciale per la vendita a distanza di beni provenienti da tale paese terzo, senza dover essere rappresentati da un intermediario stabilito nell'Unione.

Il 1° settembre 2018 è entrato in vigore un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto6.

Tale accordo ha portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, in quanto stabilisce un sistema comune di cooperazione, in particolare per quanto attiene allo scambio di informazioni al fine di consentire alle autorità responsabili dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza onde garantire la conformità a tale legislazione e tutelare il gettito IVA. Esso prevede altresì assistenza per garantire una corretta valutazione dell'IVA, per lottare contro le frodi all'IVA e per il recupero dei crediti IVA. L'accordo contiene norme e procedure in materia di cooperazione amministrativa e di assistenza al recupero analoghe a quanto contemplato dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010 e stabilisce obblighi per le autorità competenti di prestarsi reciproca assistenza a un livello equivalente a quello della direttiva 2010/24/UE e del regolamento (UE) n. 904/2010.

Il Regno di Norvegia dovrebbe pertanto essere elencato come un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE.

Poiché le pertinenti disposizioni sostanziali della direttiva 2006/112/CE si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da detta data.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen