Decisione (PESC) 2021/1012 del Consiglio del 21 giugno 2021 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC1 che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa.
Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/9052 che proroga il mandato del sig. RONDOS quale RSUE per il Corno d’Africa. Tale decisione è stata modificata da ultimo con decisione (PESC) 2021/352 del Consiglio3. Il mandato del sig. RONDOS scadrà il 30 giugno 2021.
È opportuno che sia nominato un nuovo RSUEper il Corno d’Africa per un periodo iniziale di 14 mesi.
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea
1.
La sig.ra Annette WEBER è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Corno d’Africa dal 1o luglio 2021 al 31 agosto 2022.
Il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 31 agosto 2024.
Il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 31 agosto 2026.
Il mandato della sig.ra Annette WEBER quale RSUE per il Corno d’Africa è prorogato fino al 31 agosto 2027.
Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE cessi in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“AR”).
2. Ai fini del mandato dell’RSUE, per Corno d’Africa si intende l’area che costituisce l’obiettivo principale della strategia dell’Unione europea nel Corno d’Africa («strategia»), adottata mediante le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2021, vale a dire Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Uganda. L’RSUE avvia inoltre un dialogo, se del caso, con i paesi del Mar Rosso, del bacino del Nilo e altri nonché con le pertinenti entità regionali o internazionali presenti sul territorio del Corno d’Africa e al di fuori di esso, comprese la penisola del Golfo e l’Africa settentrionale.
Art. 2 Obiettivi politici
1. Sulla base degli obiettivi politici della strategia, il mandato dell’RSUE deve consistere nel contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all’interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l’RSUE punta a rafforzare la qualità, l’intensità, l’impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell’impegno dell’Unione nel Corno d’Africa.
2. L’RSUE contribuisce allo sviluppo e all’attuazione degli sforzi dell’Unione nella regione in un approccio integrato, anche negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, coordinando tutti i pertinenti strumenti e portatori di interesse per le azioni dell’Unione. L’impegno dell’RSUE è perseguito in stretta cooperazione e coordinamento con i capi delegazione dell’Unione interessati, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), la Commissione, gli Stati membri e altri pertinenti soggetti e portatori di interesse nell’Unione. L’RSUE rafforza l’influenza dell’Unione nella regione e garantisce la coerenza dell’approccio dell’Unione a livello regionale.
3. L’RSUE concorre all’impegno dell’Unione volto ad approfondire le sue relazioni e il suo partenariato strategici con la regione del Corno d’Africa e i suoi paesi, nel pieno rispetto dei principi della sovranità e dell’integrità territoriale, con l’obiettivo di sostenere la pace e la sicurezza, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la parità di genere, i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario (DIU), lo sviluppo sostenibile, la crescita economica, l’azione per il clima e la cooperazione regionale.
4. Gli obiettivi politici generali ai quali l’RSUE contribuisce includono, tra l’altro:
a) la stabilizzazione del Corno d’Africa, con particolare riguardo alle dinamiche regionali più ampie, anche a livello nazionale, qualora sia rilevante per la stabilità della regione, con particolare attenzione al Sudan;
b) il consolidamento dello Stato in Somalia, le transizioni, ad esempio in Sud Sudan, la pace e l’attuazione dei processi della giustizia di transizione in Etiopia, come anche la prevenzione e l’allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all’interno degli stessi, comprese le controversie transfrontaliere, e il contributo alla loro pacifica risoluzione
c) la cooperazione regionale nei settori della politica, della sicurezza e dell’economica sostenibile come pure l’azione congiunta multilaterale, in particolare con le Nazioni Unite (ONU), con l’Unione africana (UA) e con l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);
d) una soluzione negoziata sulla Grande diga del rinascimento etiope e sulla promozione della cooperazione transfrontaliera nell’intero bacino del Nilo;
e) la sicurezza, la stabilità e la cooperazione intorno al Mar Rosso.
Art. 3 Mandato
1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici relativi al Corno d’Africa, l’RSUE ha il mandato di:
a) contribuire attivamente all’attuazione della strategia e rafforzare la coerenza e l’efficacia complessive delle attività dell’Unione al fine di approfondire e rafforzare ulteriormente le relazioni e il partenariato dell’Unione con il Corno d’Africa, i suoi paesi e le sue organizzazioni;
b) avviare un dialogo con tutti i pertinenti portatori di interesse della regione, gli attori governativi e non governativi nazionali, le autorità regionali, le organizzazioni internazionali e regionali, la società civile, i giovani, il settore privato e le diaspore, nell’intento di promuovere gli obiettivi dell’Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell’Unione nella regione. In tale contesto, l’RSUE si reca periodicamente in tutti i paesi della regione;
c) avviare un dialogo con i pertinenti attori al di fuori della regione allo scopo di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo alla Grande diga del rinascimento etiope, al Mar Rosso, all’Oceano Indiano occidentale e alla transizione in materia di sicurezza in Somalia. I contatti prevedono un dialogo bilaterale con, a seconda dei casi, gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i paesi del Golfo e l’Egitto, nonché contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo, il Consiglio degli Stati arabi e africani che si affacciano sul Mar Rosso e il Golfo di Aden e altri pertinenti attori internazionali;
d) rappresentare e promuovere gli interessi e la visibilità dell’Unione nei pertinenti consessi regionali e internazionali;
e) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza efficace e un’integrazione economica sostenibile nella regione mediante il partenariato dell’Unione con l’UA e le organizzazioni regionali, in particolare l’IGAD. L’RSUE avvia/orienta, sostiene e promuove meccanismi di risoluzione dei conflitti, in particolare quelli di titolarità dell’Africa, ma anche del Medio Oriente/dell’Africa settentrionale, al fine di agevolare sistemi efficaci di prevenzione, allentamento delle tensioni e risoluzione pacifica delle controversie e di facilitare la riconciliazione incoraggiando il dialogo, la negoziazione e la mediazione;
f) seguire gli sviluppi politici e in materia di sicurezza nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell’Unione rivolte alla regione, al fine di fornire consulenza e formulare proposte concrete di azione, anche in relazione all’Eritrea, all’Etiopia, alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan, alla controversia sui confini tra Sudan ed Etiopia, alle tensioni tra Somalia e Kenya, al ruolo regionale del Kenya, alla disputa sul Nilo, alla sicurezza nel Mar Rosso, alla promozione dell’integrazione regionale e ad altre questioni che destano preoccupazione nella regione e che incidono sulla sicurezza, sulla stabilità e sullo sviluppo pacifico e inclusivo della stessa. L’RSUE contribuisce inoltre alla risposta tempestiva dell’Unione e alla visione strategica e a lungo termine dell’Unione nel Corno d’Africa;
g) continuare a mobilitare il sostegno regionale e internazionale per l’attuazione della giustizia di transizione, compreso l’accertamento delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani durante il conflitto del Tigray in Etiopia, in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell’Unione e le missioni degli Stati membri. L’RSUE contribuisce inoltre a sostenere gli sforzi di pace e riconciliazione a livello nazionale in Etiopia sulla base di un dialogo inclusivo e trasparente. L’RSUE prosegue gli sforzi intesi ad affrontare le conseguenze regionali delle molteplici crisi che interessano l’Etiopia, comprese le regioni di Amhara e Oromia;
h) continuare a incoraggiare un maggiore sostegno da parte dei portatori di interesse regionali e internazionali ai processi critici di consolidamento della pace e dello Stato in Somalia e nel Sud Sudan. Al fine di integrare gli sforzi compiuti dal capo della delegazione dell’Unione e dagli Stati membri, l’RSUE sostiene l’impegno dell’Unione a favore del consolidamento dello Stato in Somalia, compreso lo sviluppo del settore della sicurezza. A tale riguardo, l’RSUE alimenta le riflessioni relative all’uso dello strumento europeo per la pace e alle missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione. Per quanto concerne il Sud Sudan, l’RSUE continua, in stretta cooperazione con il capo della delegazione dell’Unione, a collaborare da vicino con l’ONU, l’IGAD, l’UA e altri partner internazionali pertinenti al fine di sostenere la loro azione a favore degli sforzi di pace e della stabilizzazione generale del paese;
i) dialogare con l’Eritrea, insistendo su un’agenda costruttiva a livello regionale, compreso il ritiro delle truppe eritree dall’Etiopia;
j) continuare a rappresentare l’Unione in qualità di osservatore nell’ambito dei colloqui condotti dall’UA sulla Grande diga del rinascimento etiope. Operando in stretto coordinamento con i capi delle delegazioni dell’Unione e le missioni degli Stati membri in Egitto, Sudan ed Etiopia, l’RSUE aiuta a sostenere il dialogo e la cooperazione tra le parti, creando un clima di fiducia e sviluppando misure intese a rafforzare la fiducia che potrebbero contribuire a incentivare la risoluzione della controversia sulla Grande diga del rinascimento etiope. Più in generale, l’RSUE contribuisce agli sforzi dell’Unione volti a intensificare l’impegno nell’ambito della diplomazia dell’acqua nell’intero bacino del Nilo;
k) incoraggiare la cooperazione, il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie intorno al Mar Rosso e instaurare relazioni privilegiate con iniziative a titolarità regionale. In stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione e le missioni degli Stati membri nella regione, l’RSUE contribuisce a sviluppare un approccio integrato alla più ampia regione del Mar Rosso e a costruire un’agenda inclusiva di cooperazione sul Mar Rosso coinvolgendo i pertinenti attori regionali e internazionali;
l) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che interessano il Corno d’Africa e promuovere la cooperazione per affrontarle, in particolare per quanto riguarda la radicalizzazione e il terrorismo, la sicurezza marittima e la pirateria, le controversie sui confini, tutte le forme di traffico, compresa la tratta di esseri umani, i flussi finanziari illeciti nonché le conseguenze delle crisi umanitarie sul piano politico e della sicurezza;
m) promuovere l’accesso umanitario e il rispetto del DIU e la protezione dei civili;
n) contribuire, in cooperazione con l’RSUE per i diritti umani, alla promozione dei diritti umani attraverso l’attuazione della decisione 2011/168/PESC del Consiglio4 e della politica dell’Unione in materia di diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell’Unione in relazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1325 (2000) e le successive risoluzioni su donne, pace e sicurezza e la UNSCR 2250 (2015) sui giovani, la pace e la sicurezza. Ciò comprende scambi con la Corte penale internazionale, l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani;
o) contribuire ad affrontare il crescente impatto dei cambiamenti climatici sulla pace e la sicurezza, anche facendo in modo che nelle attività di prevenzione e consolidamento della pace si tenga conto dei rischi per la sicurezza connessi al clima e all’ambiente.
2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro:
a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell’Unione nei consessi regionali e internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un’azione fondata sul partenariato e la responsabilità reciproca e consolidare l’approccio integrato dell’Unione in relazione al Corno d’Africa;
b) concorre a mantenere una visione globale di tutte le attività dell’Unione, opera in stretta cooperazione e coordinamento con le pertinenti delegazioni dell’Unione e con gli Stati membri.
Art. 4 Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3. L’RSUE coopera e lavora in stretto coordinamento con il SEAE i suoi competenti servizi.
Art. 5 Finanziamento
1.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o luglio 2021 al 31 agosto 2022 è pari a 2750000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2024 è pari a 4744381,14 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2026 è pari a 5098000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato per il periodo dal 1o settembre 2026 al 31 agosto 2027 è pari a EUR 2701444,65
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Art. 6 Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa senza ritardo il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.
Art. 7 Privilegi e immunità dell’RSUE e del personale dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Art. 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE
L’RSUE e i membri della squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio5.
Art. 9 Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Art. 10 Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e comprendente un piano di emergenza e di evacuazione;
b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza;
c) assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e della relazione esauriente sull’esecuzione del mandato.
Art. 11 Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente, oralmente e per iscritto, all’AR e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ad altri gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». In conformità con l’articolo 36 del trattato l’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.