Decisione (UE) 2021/2102 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 1o dicembre 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia per un accordo su uno spazio aereo comune. I negoziati si sono conclusi positivamente il 24 novembre 2017 con la siglatura dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo»).
La firma dell’accordo a nome dell’Unione e la sua applicazione provvisoria non incidono sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, laddove tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.
È opportuno firmare e applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
È opportuno stabilire la procedura da seguire relativamente alla posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti l’inclusione della legislazione dell’Unione nell’allegato II dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della sua conclusione1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Art. 3
L’accordo è applicato dall’Unione a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 30, paragrafi 4 e 5, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Art. 4
La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all’articolo 27, paragrafo 7, dell’accordo concernenti la revisione dell’allegato II dell’accordo, nella misura in cui essa riguardi l’inclusione della legislazione dell’Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021 Per il Consiglio Il presidente M. do C. Antunes