diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione del 5 luglio 2021 che stabilisce la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus e il Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro per categoria di regioni, la ripartizione annuale per Stato membro destinata ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche, gli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa, la ripartizione annuale delle risorse globali per l’Iniziativa urbana europea, la ripartizione annuale delle risorse globali per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative, la ripartizione annuale delle risorse globali per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione transfrontaliera» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per la componente «cooperazione transnazionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea», la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione interregionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e la ripartizione annuale delle risorse globali per la componente «cooperazione delle regioni ultraperiferiche» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per il periodo 2021-2027 [notificata con il numero C(2021) 5003]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti1, in particolare l’articolo 109, paragrafo 2, e l’articolo 110, paragrafo 3, secondo comma,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno2, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

Al fine di definire un quadro finanziario adeguato per i Fondi, è necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

È necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche destinate alle diverse categorie di regioni come specificato nell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita».

È necessario stabilire la ripartizione annuale dei finanziamenti supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.

Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) tenendo conto che gli importi del FESR e del FSE+ assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere pari agli importi delle risorse specifiche destinate alle diverse categorie di regioni e delle risorse specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche della Francia, della Spagna e del Portogallo e delle regioni della Finlandia e della Svezia che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 assegnate allo stesso Stato membro.

È necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse specifiche per il Fondo di coesione, al netto degli importi che gli Stati membri devono trasferire al meccanismo per collegare l’Europa.

È necessario stabilire l’importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa3.

Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale delle risorse specifiche dell’Iniziativa urbana europea in regime di gestione diretta o indiretta da parte della Commissione.

Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale delle risorse del FSE+ per l’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta da parte della Commissione.

Per motivi di trasparenza è opportuno stabilire la ripartizione annuale delle risorse specifiche del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» per gli investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta a opera della Commissione.

È necessario stabilire la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) e delle risorse specifiche per le quattro componenti di tale obiettivo conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059.

Per motivi di trasparenza, le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate sia in prezzi 2018 sia in prezzi correnti.

Per motivi di programmazione da parte degli Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l’indicizzazione in ragione del 2 % annuo conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e stabilire le risorse effettivamente disponibili al netto del sostegno al meccanismo per collegare l’Europa, l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, la dotazione per l’Iniziativa urbana europea in regime di gestione diretta o indiretta, la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta a titolo del FSE+ e gli investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» è stabilita nell’allegato I.

2. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni meno sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato II.

3. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni in transizione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato III.

4. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate alle regioni più sviluppate nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato IV.

5. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994 nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato V.

6. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VI.

7. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali destinate al FSE+ nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VII.

8. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate al Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato VIII.

9. La ripartizione annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l’Europa è stabilita nell’allegato IX.

10. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito dell’Iniziativa urbana europea disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato X.

11. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate a titolo del FSE+ per la componente «cooperazione transnazionale» disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XI.

12. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito degli investimenti interregionali in materia di innovazione disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XII.

Art. 2

1. La ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è stabilita nell’allegato XIII.

2. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione transfrontaliera» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XIV.

3. La ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione transnazionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XV.

4. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione interregionale» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XVI.

5. La ripartizione annuale delle risorse globali assegnate nell’ambito della componente «cooperazione delle regioni ultraperiferiche» dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e disponibili per la programmazione è stabilita nell’allegato XVII.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2021 Per la Commissione Elisa Ferreira Membro della Commissione