Decisione di esecuzione (UE) 2021/1283 della Commissione del 2 agosto 2021 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione2 stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi il 30 marzo 2019.
Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») ha pubblicato un invito aperto a riprendere il ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per alcune di queste combinazioni non è stata presentata alcuna notifica oppure la notifica è stata respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del medesimo regolamento. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti: metam-sodio (tipi di prodotto 9 e 11); tiram (tipo di prodotto 9); bronopol (tipo di prodotto 9); acido perossiottanoico (tipi di prodotto 2, 3, 4); malto, estratto: estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Hordeum, Gramineae (tipo di prodotto 19); 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (tipo di prodotto 13).
Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si ritiene che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti: argento, come nanomateriale (tipi di prodotto 2, 4, 9); olio di Eucalyptus citriodora e citronellale, idrato, ciclizzato (tipo di prodotto 19); 2-idrossi-α,α,4-trimetilcicloesanemetanolo (tipo di prodotto 19); diossido di cloro generato da clorito di sodio e persolfato di sodio (tipi di prodotto 2, 3, 4, 5, 11); ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi (tipo di prodotto 4); oleoresin capsicum (tipo di prodotto 19); capsicum annuum, estratto (tipo di prodotto 19); massa di reazione di (6E)-N-(4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnon-6-enamide e N- (4-idrossi-3-metossi-2-metilfenil)-8-metilnonanammide (tipo di prodotto 19).
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen